(1) A decorrere dall' 1.1.2001 è corrisposto un ulteriore incremento stipendiale mensile, per tredici mensilità, pari a euro 691,11.
(2) Con decorrenza 31.12.2001 è conglobato nello stipendio annuo un importo di euro 1.105,22, incluso il rateo di tredicesima mensilità.
(3) Per effetto dell'incremento di cui al comma 1, del conglobamento nella voce stipendio, dell'importo di cui al comma 2 e dell'intero importo dell'indennità integrativa speciale, il nuovo stipendio tabellare annuo lordo è determinato, come indicato nella tabella B, in euro 36.151,98 inclusa la tredicesima mensilità a decorrere dal 31.12.2001.