(1) A decorrere dal 1.1.2001 è soppressa la progressione economica per posizioni stipendiali e ai/alle dirigenti scolastici/che compete uno stipendio unico determinato in euro 18.798,47 annui lordi inclusa la tredicesima mensilità.
(2) Il valore economico corrispondente alla differenza tra la posizione stipendiale in godimento, inclusi gli incrementi indicati nella tabella A, e lo stipendio di cui al comma 1 costituisce la retribuzione individuale di anzianità di ciascun/a dirigente scolastico/a ed è corrisposta mensilmente in aggiunta allo stipendio. Al compimento dell'intero arco temporale della posizione stipendiale in corso di maturazione è riconosciuto, all'interno della retribuzione individuale di anzianità, il valore economico corrispondente al rateo maturato al 31.12.2000 da ciascun/a dirigente scolastico/a.
(3) Per la modalità di calcolo e riutilizzo della retribuzione individuale di anzianità dei/delle dirigenti scolastici/che cessati dal servizio si fa riferimento a quanto previsto per le medesime finalità per il personale dirigente di seconda fascia dei ministeri dall'articolo 41 del CCNL 9.1.1997.