(1) Ai sostituti direttori di struttura complessa spetta un'indennità corrispondente al 15% dell'indennità di funzione percepita dal direttore della struttura complessa. L'indennità spetta per 13 mensilità.
(2) In caso di assenza o di impedimento del direttore titolare l'indennità di funzione dirigenziale spetta al dirigente sostituto con decorrenza dal 46° giorno di assenza o di impedimento. A tale fine il titolare è considerato assente anche qualora venga incaricato a dirigere un'altra struttura dirigenziale, anche a titolo temporaneo, con contestuale esonero dalla direzione della struttura di cui risulta titolare.
(3) L'indennità di cui al comma 1 non spetta ai dirigenti sostituti di struttura complessa cui compete, a causa dell'assenza prolungata del titolare, la relativa indennità di funzione.
(4) I precedenti commi del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003. A decorrere dal 1° gennaio 2002, ovvero dalla successiva data di effettiva nomina con provvedimento del Direttore generale, al personale medico con incarico di sostituto direttore di struttura complessa compete il 15% dell'indennità di funzione spettante al direttore titolare per il rispettivo periodo.