(1) Il personale ha diritto ad usufruire della mensa in connessione con l'orario di servizio.
(2) Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio e non è comunque monetizzabile.
(3) Il tempo impiegato per il consumo del pasto deve essere rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario.
(4) Il prezzo della mensa senza bevanda è determinato in lire 4.000 (euro 2,6). A decorrere dal 1° gennaio 2003 lo stesso è rideterminato in lire 6.000. L'azienda può offrire la colazione al prezzo dell'importo a carico dell'azienda.
(5) Gli importi di cui al comma 4 pagati in concomitanza con la determinazione del prezzo della mensa negli accordi di comparto dell'area medica e medico veterinaria e della dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale.
(6) Nei casi in cui il personale ha diritto al pasto gratuito a causa di particolari esigenze di servizio possono essere stipulate apposite convenzioni con esercizi alberghieri per la fornitura del pasto. In tale caso il personale interessato non ha diritto al rimborso delle spese di vitto ai sensi della disciplina sulla missione.
(7) Il personale che presta il proprio servizio presso una sede distaccata e non può utilizzare il servizio mensa ha diritto al buono pasto nella misura di lire 8.000 (euro 4,13).
(8) Nella contrattazione aziendale sono determinate le categorie di personale a cui si applica il secondo comma dell'articolo 5 dell'allegato 1 del contratto collettivo intercompartimentale del 29.07.1999.