BILANCI DI SALUTE
(1) I bilanci di salute di cui all'articolo 28, lettera g) sono previsti in numero di 10 per la fascia di età 0-14 anni, individuate dalla Giunta Provinciale, e che sono:
(2) Il pediatra è tenuto alla compilazione dell'apposita scheda preferibilmente su supporto elettronico per ogni bilancio di salute effettuato. Una copia sarà consegnata alla famiglia da conservare nel libretto sanitario personale dell'assistito e una copia sarà inviata al Comprensorio, secondo le modalità impartite dallo stesso. Le relative schede sono messe a disposizione dai Comprensori. Al pediatra spetta per ogni bilancio di salute effettuato il compenso di euro 18,58.
(3) Ai fini della liquidazione dei compensi il pediatra deve annotare su apposito registro i dati del paziente al quale ha effettuato la visita, far apporre sullo stesso la firma del genitore e consegnarne una copia al Comprensorio, secondo le modalità impartite dallo stesso. I compensi relativi sono corrisposti entro il 2° mese successivo a quello dell'invio della distinta dei bilanci di salute effettuati.