Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 5 settembre 2000, n. 37.
(1) L'inserimento negli elenchi di cui all'articolo 19 determina, relativamente all'ambito territoriale di iscrizione di ciascun pediatra nei confronti degli assistiti che lo hanno scelto, l'affidamento al pediatra stesso della tutela della salute del proprio assistito che si estrinseca in compiti diagnostici terapeutici, preventivi e di educazione sanitaria sul singolo quali precisati dal presente accordo ed espletati attraverso interventi ambulatoriali e domiciliari.
(2) L'attività del pediatra remunerata con la quota fissa, per assistito, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni, viene espletata durante l'arco temporale non rientrante nella competenza dei servizi preposti alla continuità assistenziale di cui all'articolo 45, e comprende i seguenti compiti come disciplinati ai successivi articoli (da 32 a 37):