In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 19/04/2016

n') Contratto collettivo 17 febbraio 2009 1)
Contratto collettivo intercompartimentale e di comparto per l'area del personale medico e medico-veterinario del Servizio Sanitario Provinciale per il periodo 2005-2008, bienni economici 2005-2006 e 2007-2008
2

Visualizza documento intero
1)
Pubblicato nel B.U. 3 marzo 2009, n. 10.

Art. 6 (Orario di lavoro)

Preambolo: La nuova regolamentazione dell’orario di lavoro è orientata ad una maggiore flessibilità nell’articolazione dello stesso, salvaguardando i diritti del personale medico in termini di orario e riposi adeguati.

(1)  Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente contratto l’orario di lavoro a tempo pieno è di 40 ore settimanali. Esso è, di norma, articolato su cinque o sei giornate settimanali ed è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico.

(2)  È garantita, di norma, la copertura del servizio giornaliero dalle ore 8 alle ore 20. Al di fuori di questo orario e nei giorni non lavorativi la necessaria copertura del servizio è garantita dalla guardia medica e/o dalla pronta disponibilità medica, con regolamentazione da stabilirsi previo confronto con le Organizzazioni sindacali.

(3)  Nel rispetto delle disposizioni sull’orario di servizio e sull’orario di apertura al pubblico, l’articolazione dell’orario di lavoro del personale medico è definita dall’ Azienda Sanitaria, previa concertazione con le Organizzazioni sindacali rappresentative nei modi previsti dall’articolo 7, comma 2 del contratto collettivo intercompartimentale 12 febbraio 2008.

(4)  La durata media dell’orario di lavoro del personale medico di regola non può superare le 48 ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario. Tale limite può essere derogato previo consenso del personale medico interessato. In considerazione della necessità di programmare l’attività del personale medico su periodi ampi e in maniera tale da garantire la continuità ai servizi, il periodo di riferimento è di 12 mesi. Le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative hanno diritto di ricevere, semestralmente e previa richiesta, le informazioni relative all’applicazione del presente comma.

(5)  Il personale medico fruisce, di regola, di un riposo giornaliero di 11 ore ogni 24 ore.

(6)  Nell’ipotesi di sopravvenute emergenze il riposo giornaliero di 11 ore può essere ridotto, salvo il diritto alla fruizione di un successivo ed equivalente riposo compensativo. La stessa facoltà può essere esercitata anche nei confronti del riposo giornaliero a causa dell’interruzione dello stesso in seguito a chiamata in servizio effettivo durante il periodo di reperibilità. In questo caso va comunque considerata utile, ai fini della propria ed altrui sicurezza, la concessione di un periodo di congruo riposo per il necessario recupero psico-fisico. Le modalità di fruizione del riposo compensativo sono concordate a livello aziendale con le Organizzazioni sindacali.

(7)  Qualora l’organizzazione del lavoro lo richieda e previo consenso del medico, in caso di combinazione del servizio attivo ordinario con il servizio di guardia, il turno di lavoro può protrarsi fino ad un massimo di 20 ore. Esclusivamente in caso di servizio di doppia guardia il turno di lavoro può protrarsi fino a 24 ore. Tali limiti, rispettivamente di 20 e di. 24 ore, sono aumentabili fino a 30 minuti per le consegne. Nelle ipotesi di cui al presente comma, il riposo giornaliero deve essere usufruito immediatamente dopo il servizio.

(8)  Il dipendente ha diritto per ogni periodo di sette giorni ad un riposo di ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, e può essere cumulato con le ore di riposo giornaliero. Il suddetto periodo di riposo settimanale è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.

(9)  Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa non retribuito, le cui modalità e la cui durata sono stabilite a livello aziendale, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto.

(10)  A livello aziendale possono essere concordate ulteriori deroghe ai sensi della normativa vigente.

(11)  L’osservanza dell’orario di lavoro da parte del personale medico è accertata con controlli di tipo automatico. In casi particolari l’azienda definisce modalità sostitutive e controlli ulteriori in relazione alle oggettive esigenze di servizio delle strutture interessate.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
ActionActiond) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
ActionActione) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
ActionActione) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
ActionActionf) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
ActionActionf) Contratto collettivo 13 aprile 1999
ActionActiong) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
ActionActiong) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1996, n. 1288
ActionActionh) Contratto di comparto
ActionActionh) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1996, n. 2745
ActionActioni) Contratto collettivo 28 agosto 2001
ActionActionj) Contratto collettivo 25 marzo 2002
ActionActionj) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
ActionActionk) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1998, n. 1547
ActionActionk) Contratto di comparto 4 luglio 2002
ActionActionl) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 5247
ActionActionl) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
ActionActionm) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
ActionActionm) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5939
ActionActionn) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5941
ActionActionn) Contratto collettivo 13 marzo 2003 
ActionActiono) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActiono) Testo unico del 23 aprile 2003
ActionActionp) Contratto collettivo 16 maggio 2003 —
ActionActionp) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActionq) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
ActionActionr) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActionr) Contratto di comparto 5 novembre 2003 
ActionActions) CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
ActionActions) Contratto collettivo 13 luglio 2004
ActionActiont) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
ActionActiont) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActionu) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
ActionActionu) CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
ActionActionv) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionv) Contratto collettivo 14 giugno 2005
ActionActionw) Contratto collettivo 4 agosto 2005
ActionActionw) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionx) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionx) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiony) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiony) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionz) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionz) Contratto collettivo 8 marzo 2006 
ActionActiona') Contratto collettivo 21 giugno 2006
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') Contratto collettivo 6 ottobre 2006 
ActionActiond') Contratto collettivo 5 luglio 2007
ActionActiond') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActione') CONTRATTO COLLETTIVO 23 febbraio 2000
ActionActione') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionf') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActiong') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionh') Contratto collettivo 8 ottobre 2007
ActionActionh') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActioni') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActioni') Contratto collettivo 23 novembre 2007
ActionActionj') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
ActionActionj') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionk') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionk') Contratto collettivo 22 aprile 2008
ActionActionl') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
ActionActionm') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
ActionActionm') CONTRATTO DI COMPARTO 6 agosto 2001
ActionActionn') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
ActionActionn') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2001
ActionActionp') Contratto di comparto 11 novembre 2009
ActionActionq') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
ActionActionq') CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
ActionActionr') Contratto collettivo 24 novembre 2009
ActionActions') Accordo24 novembre 2009
ActionActiont') CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
ActionActionu') Contratto di comparto 27 giugno 2013
ActionActionv') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
ActionActionw') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
ActionActionw') CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
ActionActionx') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
ActionActiony') Contratto di comparto 13 luglio 2015, n. 0
ActionActionz') Contratto di comparto 3 settembre 2015, n. 0
ActionActiona'') Contratto di comparto 22 dicembre 2015, n. 00
ActionActionb'') CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
ActionActiond'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActiong'') CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
ActionActionh'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActionl'') CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
ActionActionn'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
ActionActionw'') CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActiona) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 19 dicembre 1979
ActionActiona) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 19 dicembre 1979, n. 12
ActionActionDisposizioni generali
ActionActionArt. 1
ActionActionBilancio
ActionActionLa gestione
ActionActionConto consuntivo
ActionActionServizio di tesoreria
ActionActionGestione patrimoniale
ActionActionUfficio Ragioneria
ActionActionb) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 15 novembre 1989, n. 9
ActionActionc) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 12 maggio 1993, n. 4
ActionActiond) Legge provinciale 19 settembre 2011, n. 10
ActionActione) Legge provinciale 23 aprile 2015, n. 3
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico