(1) L’articolo 1 della legge provinciale 16 febbraio 1982, n. 5, è così sostituito:
“Art. 1 (Finalità)
1. La Biblioteca provinciale “Dr. Friedrich Teßmann” persegue finalità di raccolta, conservazione e prestito di pubblicazioni e di materiale documentario di ogni genere o formato, anche in forma digitale, per promuovere lo studio delle scienze, delle lettere e delle arti, dei molteplici aspetti della cultura e di altri settori nonché finalità di promozione della ricerca attraverso il continuo ampliamento delle collezioni. In particolare la Biblioteca svolge le seguenti attività:
- raccoglie materiale bibliografico nei settori delle scienze, delle arti e delle lettere, ivi compresi le riviste e i bollettini di maggior rilevanza, nonché la stampa a carattere periodico e quotidiano in genere;
- raccoglie scritti e opere di autori altoatesini, bibliografie e pubblicazioni in genere apparse in Provincia di Bolzano, nonché bibliografie e pubblicazioni apparse altrove, ma riferite all'Alto Adige, con il compito di ordinare tutto il proprio materiale secondo razionali sistemi di catalogazione e di metterlo a disposizione degli utenti interessati;
- funge da biblioteca generale di studio, all'interno del sistema bibliotecario provinciale, e offre pertanto servizi di prestito e consultazione di libri e media - nei limiti delle proprie capacità e su richiesta dell'utenza interessata – direttamente, per posta o tramite il prestito interbibliotecario provinciale; all’occorrenza può fornire in prestito agli utenti anche libri e media richiesti ad altre biblioteche appartenenti ad altri sistemi bibliotecari nazionali ed esteri;
- realizza iniziative e progetti atti a far conoscere il suo patrimonio di libri e media, anche in forma di specifici studi, di manifestazioni e di collaborazioni con istituzioni operanti sul territorio e fuori provincia;
- promuove, in cooperazione con l’Ufficio provinciale Biblioteche e lettura, la formazione del personale delle biblioteche del sistema bibliotecario altoatesino.
3. Per la realizzazione delle finalità e dei compiti summenzionati la Biblioteca provinciale “Dr. Friedrich Teßmann” è autorizzata ad avvalersi della collaborazione di altri enti, associazioni o istituzioni aventi stesse o analoghe finalità, a sostenere eventuali misure di coordinamento, a stipulare con gli stessi accordi e convenzioni, nonché ad associarsi ad essi.”
(2) L’articolo 2 della legge provinciale 16 febbraio 1982, n. 5, è così sostituito:
“Art. 2 (Il comitato scientifico)
1. Il comitato scientifico è composto da almeno cinque e fino a sette membri esperti in materia di biblioteche, di cui uno appartenente al gruppo linguistico ladino e tutti gli altri appartenenti al gruppo linguistico tedesco. I membri sono nominati dalla Giunta provinciale su proposta dell’Assessore/Assessora provinciale alla Cultura tedesca e dell’Assessore/Assessora provinciale alla Cultura ladina. Un membro è scelto da una terna proposta dal “Südtiroler Kulturinstitut”, uno da una terna proposta dall'“Istituto ladino di cultura” e uno da una terna proposta dall'“Österreichische Akademie der Wissenschaften”. Un membro è nominato in rappresentanza dell’Archivio provinciale ed uno dell’Ufficio provinciale Biblioteche e lettura.
2. Nella sua prima riunione il comitato scientifico elegge nel proprio seno il/la presidente.
3. Il direttore/La direttrice della Biblioteca provinciale “Dr. Friedrich Teßmann” partecipa alle riunioni del comitato scientifico con voto consultivo. Funge da segretario/segretaria un impiegato/un’impiegata di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.
4. Il comitato scientifico è l'organo consultivo per tutto ciò che concerne l'attività tecnico-scientifica, per lo sviluppo della Biblioteca provinciale “Dr. Friedrich Teßmann” e il suo ruolo nel sistema delle biblioteche.
5. Il comitato scientifico ha in particolare i compiti di valutare il programma annuale e di elaborare proposte per l’indirizzo strategico della Biblioteca provinciale, per il regolamento della Biblioteca e per la collaborazione con altre biblioteche a livello locale, nazionale ed internazionale.
6. Per l’attività di consulenza sono corrisposti gettoni di presenza.”
(3) L’articolo 3 della legge provinciale 16 febbraio 1982, n. 5, è così sostituito:
“Art. 3 (Funzioni del direttore/della direttrice della Biblioteca provinciale “Dr. Friedrich Teßmann”)
1. Al direttore/alla direttrice della Biblioteca provinciale “Dr. Friedrich Teßmann” spetta la gestione tecnico-scientifica ed amministrativa della biblioteca.”
(4) L’articolo 4 della legge provinciale 16 febbraio 1982, n. 5, è così sostituito:
“Art. 4 (Mezzi finanziari)
1. Tenuto conto delle specificità e delle peculiarità della gestione di una biblioteca, alla Biblioteca provinciale “Dr. Friedrich Teßmann” è riconosciuta autonomia funzionale.
2. Le entrate della Biblioteca provinciale “Dr. Friedrich Teßmann”, nelle quali rientrano anche i contributi di altri enti pubblici o privati, donazioni, lasciti ed altre assegnazioni, affluiscono in appositi capitoli delle entrate del bilancio provinciale.
3. La riscossione delle tariffe è effettuata tramite un agente della riscossione ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche.
4. I mezzi finanziari occorrenti per il funzionamento e la gestione della Biblioteca provinciale “Dr. Friedrich Teßmann” sono messi a disposizione su appositi capitoli di spesa del bilancio della Provincia a favore della ripartizione competente.”
(5) I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 6 della legge provinciale 16 febbraio 1982, n. 5, sono così sostituiti:
“1. La dotazione organica della Biblioteca provinciale “Dr. Friedrich Teßmann” è determinata dalla Giunta provinciale nel rispetto della dotazione organica complessiva del personale provinciale.
2. Il trattamento economico e giuridico del personale corrisponde a quello del personale provinciale.
3. Per attività non aventi carattere amministrativo la Biblioteca provinciale può avvalersi anche di collaborazioni esterne.”