(1) I distacchi sindacali retribuiti di cui all’articolo 2, comma 1 sono ripartiti tra le organizzazioni sindacali rappresentative a livello di intercomparto, compreso il comparto del personale delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, in proporzione al numero complessivo dei loro iscritti, con attribuzione di mezzi distacchi alle organizzazioni sindacali con resti più alti.
(2) Le organizzazioni sindacali determinano la distribuzione dei distacchi loro spettanti tra i comparti.
(3) A livello di comparto è consentito, su richiesta e con onere a carico dell’organizzazione sindacale per la rispettiva differenza retributiva oltre ad oneri riflessi, aumentare distacchi a tempo parziale fino a unità a tempo pieno. È consentito utilizzare i benefici di cui all’articolo 3, comma 5.