(1) Il comma 3 dell’articolo 19 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:
“3. A copertura del rischio connesso con le garanzie emesse ai sensi della lettera d) del comma 1 è istituito, presso la Provincia o presso le società controllate o gli organismi di cui al comma 2, un fondo. Detto fondo può anche essere alimentato con una quota parte dei rientri del fondo di rotazione di cui alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, e successive modifiche. In tal caso gli importi in questione affluiscono direttamente al fondo.”
(2) Dopo l’articolo 23/ter della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, è inserito il seguente articolo:
“Art. 23/quater (Contributi a istituti, enti, associazioni e organizzazioni)
1. Al fine di incrementare la crescita generalizzata e la produttività dell’economia locale, la Provincia può concedere, a decorrere dal 2016, contributi a istituti, enti, associazioni e organizzazioni per iniziative a favore dei settori dell’artigianato, dell’industria, del turismo, del commercio e dei servizi. Le iniziative ammissibili riguardano:
- formazione, aggiornamento, consulenza e diffusione di conoscenze;
- internazionalizzazione;
- pubblicità e promozione della produzione locale;
- studi, rilevazioni, ricerche e progetti di valorizzazione;
- ogni altra iniziativa ritenuta utile per il raggiungimento degli scopi di cui al presente comma.
2. I contributi vengono concessi in conformità al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, oppure come aiuti “de minimis” in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013, della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, agli aiuti «de minimis».”