(1) Il personale che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d’ufficio dal servizio, con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
(2) Il personale può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale, quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi degli articoli 37 e 38.
(3) L’amministrazione, cessato lo stato di restrizione della libertà personale di cui al comma 1, può prolungare il periodo di sospensione del personale fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui al comma 2.
(4) La sospensione è obbligatoria nei casi di cui all’Art. 38, comma 1, lettera e).
(5) Nei casi previsti dai commi 1, 2, 3 e 4 si applica quanto previsto dall’articolo 43, in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
(6) Quando il procedimento disciplinare non si conclude con il licenziamento dal servizio, nell’individuazione e determinazione della sanzione si tiene conto del periodo di sospensione cautelare.
(7) Il periodo trascorso in stato di sospensione cautelare dal servizio, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutato agli effetti dell’anzianità di servizio. Tale periodo non viene comunque valutato agli effetti del trattamento di fine rapporto in caso di licenziamento.