(1) L’Amministrazione provinciale e gli enti di cui all’articolo 1 adottano, in osservanza delle disposizioni dello Statuto di autonomia, misure per attuare le direttive dell’Unione Europea in materia di parità di trattamento e pari opportunità per garantire, nell’accesso all’impiego, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro, l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, al colore della pelle, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua.
(2) Essi garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno.
(3) Gli enti individuano l’unità organizzativa competente per la predisposizione e promozione delle iniziative volte a dare attuazione alle disposizioni provinciali, statali e dell’Unione Europea; a tal fine essi coinvolgono le organizzazioni sindacali rappresentative a livello di comparto.
(4) I compiti di cui al comma 3 sono affidati ad un comitato unico di garanzia per le pari opportunità, con presenza paritaria di entrambi i generi. La composizione del comitato, i compiti e le modalità di funzionamento sono disciplinati con contratto collettivo a livello di comparto o, sulla base dello stesso, a livello decentrato.