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In vigore al: 19/04/2016

s) Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 61)
Ordinamento del personale della Provincia

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 4 del B.U. 26 maggio 2015, n. 21. 

Art. 13 (Incompatibilità e divieto di cumulo  di impieghi e di incarichi)                delibera sentenza

(1) Con regolamento di esecuzione vengono emanate le norme sull'incompatibilità e sul divieto di cumulo di impieghi e di incarichi, tenendo conto dei seguenti principi e criteri:

  1. non è consentito l'esercizio del commercio, dell'industria e della libera professione o l'instaurazione di un rapporto di lavoro o di impiego alle dipendenze di privati o di enti pubblici. Per quanto riguarda l’esercizio dell’attivitá libero professionale trovano applicazione le particolari disposizioni vigenti per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario provinciale;
  2. non è consentito accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche non remunerate in società cooperative o di cariche in società o enti per le quali la nomina o la designazione è riservata alla Provincia o ad altri enti pubblici; questi ultimi incarichi fanno parte degli obblighi di servizio;
  3. è consentito, in deroga ai criteri di cui alle lettere a) e b), previa autorizzazione ed escluso l'uso delle strutture e dei mezzi dell'ente di appartenenza, esercitare saltuariamente e comunque al di fuori dell'orario di lavoro, attività lucrative i cui proventi lordi ai fini dell’imposta dei redditi delle persone fisiche non superano in ogni caso il 30 per cento dello stipendio lordo di livello annuo spettante a tempo pieno, compresa l’indennità integrativa speciale; in ogni caso sono consentiti, previa autorizzazione, proventi lordi fino all’importo annuo di 7.000,00 euro;  la presente lettera non si applica al personale sanitario; 6)
  4. è consentito, senza alcuna autorizzazione, assumere cariche in associazioni, comitati ed enti senza scopo di lucro;
  5. per attività extraservizio di modica entità, con esclusione delle attività di cui alle lettere a) e b), l’autorizzazione si ritiene concessa fino alla concorrenza dell’importo di 1.000,00 euro lordi per anno solare e a condizione che non sussista un conflitto d’interesse o pregiudizio per il servizio. In tal caso è sufficiente una comunicazione scritta al/alla superiore preposto/preposta, che effettua le relative verifiche;
  6. sono consentite solo attività extraservizio che non comportano un conflitto d’interesse ed il cui impegno temporale non pregiudica in alcun modo l’attività di servizio; in caso di conflitto d’interesse o di conseguenze negative sul servizio, l’autorizzazione è immediatamente revocata; 7)
  7. il personale dirigente può essere autorizzato soltanto allo svolgimento di attività extraservizio occasionali e temporanee, che comportino un impegno non significativo ai fini dell’assolvimento delle funzioni loro assegnate; rimangono comunque salvi i limiti di cui alle lettere c) e f);
  8. in caso di svolgimento di attività senza l'autorizzazione prescritta o in violazione dei relativi limiti, è inflitta una sanzione disciplinare da stabilirsi con la presente legge;
  9. non è consentito, inoltre, attribuire incarichi retribuiti di qualsiasi natura a soggetti, già lavoratori privati e pubblici, collocati in quiescenza, ad eccezione degli incarichi per prestazioni sanitarie, che sono possibili secondo le disposizioni vigenti nel Servizio sanitario provinciale. È altresì fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o incarichi in organi di governo degli enti di cui all’Art. 1 (e degli enti e società da essi controllati. Fanno eccezione i componenti delle giunte degli enti territoriali e i componenti o titolari di organi elettivi. Sono consentiti incarichi e collaborazioni a titolo gratuito presso amministrazioni pubbliche, per la durata massima di un anno, non prorogabile né rinnovabile;
  10. è consentito conferire a personale già in pensione incarichi in commissioni di concorso e di esame, in commissioni di gara, nonché in organi collegiali consultivi in conformità ai principi generali dell’ordinamento giuridico;8)
  11. è consentito conferire al personale già in pensione del settore pubblico e privato incarichi per attività di relatore/relatrice. 9)

(2) Con regolamento di esecuzione sono emanate disposizioni in ordine agli incarichi e alle attività non consentite al personale.

(3) Il personale è tenuto ai sensi delle vigenti disposizioni sugli obblighi di servizi e di comportamento ad informare per iscritto il diretto/la diretta superiore sugli interessi finanziari o non finanziari che possano comportare un conflitto di interessi con l'attività svolta. Su richiesta il personale fornisce a tale riguardo ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.

(4) Ai fini della compiuta attuazione dell'anagrafe delle prestazioni, i soggetti pubblici o privati che conferiscono un incarico ad una persona dipendente da un ente pubblico sono tenuti a darne immediata comunicazione all'ente di appartenenza. Essi comunicano inoltre, in relazione a tali incarichi e al relativo espletamento, sia gli emolumenti conferiti e corrisposti annualmente, sia i successivi aggiornamenti.

(5) Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale può essere autorizzato all'esercizio di prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività istituzionali della stessa amministrazione, sempreché entro un congruo termine l’ente non offra un adeguato impiego a tempo pieno.

(6) Le disposizioni sull’incompatibilità non trovano applicazione nei confronti del personale assunto nell’ambito dell’istruzione o nella ricerca scientifica con contratto di lavoro a tempo parziale, per la copertura di posti riservati preventivamente e per un periodo determinato ad esperti esterni.

massimeDelibera 30 settembre 2013, n. 1406 - Articolo 18 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 - Articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - attuazione (modificata con delibera n. 768 vom 30.06.2015)
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 371 del 14.11.2008 - Attività libero/professionale intramuraria dei medici - normativa statale - illegittimità costituzionale di alcune disposizioni di dettaglio
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 50 del 23.02.2007 - Esercizio di attività libero-professionale extramuraria dei medici del Servizio sanitario provinciale - Illegittimità costituzionale del divieto
6)
La lettera c) dell'art. 13, comma 1, è stata così integrata dall'art. 14, comma 3, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
7)
La lettera f), dell'art. 13, comma 1, è stata così modificata dall'art. 14, comma 4, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
8)
La lettera j) dell'art. 13, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 14, comma 5, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
9)
La lettera k) dell'art. 13, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 11, comma 3, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.
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