In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 19/04/2016

s) Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 61)
Ordinamento del personale della Provincia

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel supplemento n. 4 del B.U. 26 maggio 2015, n. 21. 

Art. 12 (Mobilità, comandi, trasferimenti  e riqualificazione del personale)

(1) Con regolamento di esecuzione vengono disciplinati, salvo il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 16, la mobilità, i comandi e la riqualificazione del personale, nonché i trasferimenti tra i servizi, anche se situati in comuni diversi.

(2) La relativa disciplina tiene conto dei seguenti principi e criteri:

  1. mobilità obbligatoria tra le strutture organizzative e dirigenziali dell’ente di appartenenza, nonché tra gli enti di cui all’articolo 1, per esigenze di servizio o per riduzione delle eccedenze di personale in caso di trasferimento di funzioni e di razionalizzazione, o per riduzione di servizi o per altri particolari motivi che influiscono sul regolare svolgimento del servizio o per incompatibilità ambientale non superabile;
  2. trasparenza e parità di trattamento nelle relative procedure, fatto salvo il diritto di precedenza del personale in esubero;
  3. rispetto, nei limiti consentiti dalle esigenze di servizio, delle richieste di mobilità, trasferimento o comando del personale;
  4. comando di personale presso altri enti o da questi ultimi presso la Provincia, dietro rimborso dei relativi oneri;
  5. distacco, ai fini di formazione e di aggiornamento, di personale degli enti di cui all’articolo 1 presso enti o imprese pubbliche o private o distacco di personale di enti o imprese pubbliche o private presso gli enti di cui all’articolo 1;
  6. distacco del personale avente i requisiti fissati dalle leggi provinciali di settore presso enti pubblici o privati per prestare servizio sociale volontario e per svolgere attività nell’ambito della cooperazione allo sviluppo, compresa la disciplina dei rispettivi rapporti e contratti di lavoro;
  7. trasferimento d’ufficio nei casi previsti.
  8. accettabilità del trasferimento, anche in considerazione della disponibilità di mezzi pubblici; in caso di mancato assenso al trasferimento sono considerate accettabili le distanze non superiori a 50 chilometri dalla sede di servizio, fermo restando che eventuali distanze di pendolarismo già esistenti tra il luogo di residenza e la sede di servizio, superiori a 50 chilometri, possono essere superate solo con il consenso delle parti. Ulteriori criteri possono essere previsti con contratto collettivo di comparto.

(3) Il trasferimento ad altra sede di servizio del personale con figli di età inferiore a tre anni, con diritto al congedo parentale, e del personale che fruisce delle disposizioni di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche, avviene con il suo preventivo consenso, fatta eccezione per il trasferimento per insuperabile incompatibilità ambientale.

(4)Il personale provinciale assegnato ad altri enti viene collocato fuori ruolo per la durata della rispettiva assegnazione. 5)

(5) I posti che si rendono vacanti nell’amministrazione provinciale e negli enti di cui all’articolo 1 devono essere resi noti al personale tramite intranet o altri mezzi di comunicazione.

5)
L'art. 12, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 14, comma 2, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionAction Legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 27 novembre 1967, n. 15
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 10 gennaio 1973, n. 3
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 1976, n. 21
ActionActiond) Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1978, n. 34
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 21 maggio 1981, n. 11 —
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1988, n. 54 —
ActionActionh) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 dicembre 1988, n. 37 —
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 1991, n. 27
ActionActionj) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 giugno 1992, n. 23
ActionActionk) Legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 36
ActionActionl) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1994, n. 9
ActionActionm) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1995, n. 31
ActionActionn) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 1995, n. 57
ActionActiono) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 ottobre 1996, n. 4817
ActionActionp) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1999, n. 34
ActionActionq) Decreto del Presidente della Provincia 23 marzo 2001, n. 11
ActionActionr) Legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16
ActionActions) Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6
ActionActiont) Decreto del Presidente della Provincia 15 gennaio 2016, n. 3
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico