(1) Le persone affette da celiachia devono avere la possibilità di nutrirsi con alimenti privi di glutine. La Provincia riconosce pertanto alle persone celiache il diritto all’erogazione gratuita di prodotti dietetici senza glutine.
(2) La Provincia assegna alle persone celiache una provvidenza economica in forma di somma annuale, destinata all’acquisto di prodotti senza glutine elencati nel Registro nazionale alimenti senza glutine o contrassegnati da specifiche indicazioni alimentari disciplinate dall’Unione Europea. Detta somma è erogabile anche mensilmente.
(3) La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l’erogazione delle provvidenze economiche a favore dei soggetti affetti da celiachia, distinte per classi di età, tenendo conto dell’importo massimo di spesa stabilito dalla normativa statale.
(4) Il controllo sui prodotti e sugli importi erogati avviene tramite sistemi informatici.