(1) Le spese per l'attività della Convenzione derivanti dalla presente legge sono a carico del bilancio del Consiglio provinciale. Al loro finanziamento si provvede sulla base di una convenzione con operatori esterni, comprendente anche i compiti, le necessarie risorse di personale e le modalità di pagamento.
(2) Le spese stimate per l'attuazione della presente legge ammontano a 350.000 euro lordi.