In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 19/04/2016

Delibera 3 febbraio 2015, n. 130
Integrazione della disciplina sull’assunzione a tempo determinato del personale docente nelle scuole di formazione professionale della Provincia

Visualizza documento intero

- Punto 5 -
Criteri per la formazione e gestione delle graduatorie

5.1 I due pilastri per la formazione delle graduatorie sono:

A la prescritta struttura della graduatoria, sulla base delle disposizioni di base contenute nel Regolamento e nel contratto di comparto, mentre la regolamentazione dettagliata è contenuta nella sezione A che segue

B la valutazione della formazione e dell`esperienza lavorativa delle aspiranti e degli aspiranti attraverso l`assegnazione di punteggi.

A – Struttura della graduatoria

A1 L`articolo 32 del contratto di comparto stabilisce che l`attestato di bilinguismo o titolo equipollente conferisce un titolo di assoluta precedenza nella formazione della graduatoria, e in particolare:

a) attestato di bilinguismo A o B per le materie il cui insegnamento prevede il possesso di un diploma accademico quinquennale, quadriennale o triennale o equiparati;

b) attestato di bilinguismo B o C per l`insegnamento di materie che forniscono prevalentemente conoscenze, competenze e capacità tecnico-professionali;

c) attestato di bilinguismo C o D per il profilo professionale di insegnante di applicazioni tecniche.

Questa disposizione trova applicazione per la prima volta con riferimento alla graduatoria inerente l`anno scolastico 2015-16, che entra in vigore a luglio 2015. Fa eccezione il personale docente, che nella citata graduatoria di luglio 2015 è inserito “con servizio provinciale nella materia” (= con precedenza).

La disposizione non trova generalmente applicazione con riferimento alle graduatorie ladine e alle graduatorie per l`insegnamento della seconda lingua, dove l`attestato di bilinguismo o trilinguismo è requisito d`accesso, così come disciplinato dal contratto di comparto, allegato 1 lettera B).

In base all`articolo 32, comma 2 del contratto di comparto, nella graduatoria di luglio 2019 e in tutte quelle successive, il personale docente privo di attestato di bilinguismo, che alla data del termine di scadenza per la consegna delle domande (31 marzo) ha maturato un`anzianità di servizio di almeno 3 anni, è equiparato al personale docente con attestato di bilinguismo. Conta l`anzianità di servizio indicata in graduatoria (vedasi punto 5.1 A2 – II).

L`equiparazione comporta che il personale docente privo di attestato di bilinguismo, ma con un`anzianità in servizio di almeno tre anni nella materia, avanza in graduatoria dalla III alla I fascia (vedasi il seguente punto A3). L`anzianità di servizio valida per la precedenza viene azzerata; il conteggio per l`insegnamento nella materia ripartirà ex novo.

A2 Tenuto conto del titolo di assoluta precedenza consistente nel possesso del bilinguismo, la graduatoria si articola come segue:

I. Al vertice della graduatoria si trova un primo gruppo formato dalle/dagli idonee/idonei e dalle/dai sostanzialmente idonee/idonei, cioè da quel personale insegnante che ha assolto con successo la rispettiva procedura di valutazione per l`insegnamento alle scuole professionali – vedasi punto 7.

Nel settore degli idonei e sostanzialmente idonei si trova anche quel personale insegnante al quale è stata riconosciuta la possibilità del rinvio (cfr. punto 7.7).

L`ammissione d`ufficio alla procedura di valutazione consolida la posizione in graduatoria dell`interessato. Da tale momento, per ciò che concerne l`assunzione a tempo determinato, l`insegnante non potrà più essere superato da aspiranti posizionati meno favorevolmente, anche se essi/esse avessero maturato maggiore servizio provinciale o se nel corso del tempo avessero sommato maggior punteggio.

Chi non è ammesso al concorso per carenza di requisiti – per esempio per un incarico troppo breve – è superato in graduatoria da chi è stato ammesso.

Il mancato assolvimento della procedura di valutazione a causa di motivi riconducibili all`Amministrazione, non può comportare pregiudizi al personale insegnante in riferimento alla posizione in graduatoria. La sua posizione è consolidata, se necessario, con l`annotazione „rinvio Amministrazione“.

Non appena sussistono i presupposti per attribuire dei posti liberi con contratti di lavoro a tempo indeterminato, questi posti sono offerti alle/agli idonee/idonei in ordine di graduatoria. Le persone con “rinvio concesso” possono essere superate esclusivamente in relazione all`assegnazione di un incarico a tempo indeterminato.

II. Rientrano nel secondo gruppo della graduatoria quelle insegnanti e quegli insegnanti che hanno già insegnato la rispettiva materia in una scuola professionale della Provincia e che quindi sono posizionati con precedenza. Essi sono posizionati in ordine decrescente di anzianità di insegnamento. Ai fini del calcolo dei periodi di insegnamento vengono considerati esclusivamente gli incarichi sulla base dell`inserimento in graduatoria. I periodi svolti sulla base di una chiamata diretta non sono conteggiati.

In caso di lavoro a tempo parziale conta l`intero periodo, se il rapporto ammonta ad almeno il 30% del tempo pieno; incarichi a tempo parziale inferiori al 30% sono valutati in proporzione.

Perdita della precedenza: chi, come sopra descritto, è posizionato in graduatoria con precedenza in base all’insegnamento svolto e poi, per qualsivoglia motivo, viene cancellato, chiedendo successivamente il reinserimento, perde il diritto alla posizione di precedenza: al reinserimento, il servizio provinciale nella rispettiva materia è azzerato. Per la valutazione dell`esperienza professionale come punteggio, invece, il servizio di insegnamento non va perduto.

III. Il terzo gruppo ospita i precedentemente idonei e – posizionati successivamente – i già sostanzialmente idonei.

Docenti che erano posizionati con idoneità o con idoneità sostanziale al vertice della graduatoria, hanno il vantaggio – dopo la cancellazione dovuta a qualsivoglia motivo e il reinserimento – di essere posizionati come primi nella categoria delle persone senza servizio provinciale nella materia.

In caso di più aspiranti precedentemente idonei o già sostanzialmente idonei il posizionamento è determinato dal punteggio complessivo raggiunto secondo il punto 5.1 B.

Il personale insegnante che ha conseguito l’idoneità sostanziale, ma che non ha superato la successiva procedura per il conseguimento dell`idoneità, e che richiede in un secondo momento il reinserimento, verrà riammesso in graduatoria come già sostanzialmente idoneo.

Sono posizionati come i precedentemente idonei anche i docenti che dopo le dimissioni da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato hanno richiesto la riammissione in servizio nella materia già insegnata, per la quale avevano conseguito l`idoneità.

Ai fini dell`inserimento in graduatoria, è necessario in entrambi i casi essere in possesso dei requisiti generali per l’accesso al servizio provinciale. Inoltre è necessario il parere positivo dell`ufficio provinciale competente per l`assunzione del personale insegnante.

IV. Nel quarto gruppo trova posto il personale insegnante che dispone già dell’abilitazione**, ma anche il personale insegnante con idoneità in altra materia. Il posizionamento nell`ambito di questo gruppo è determinato dal punteggio globale raggiunto.

** Nella graduatoria per „l’insegnamento individuale“ gli insegnanti con specializzazioni rilevanti per l`integrazione sono inseriti prima di coloro che hanno ottenuto l`abilitazione in altra materia.

V. Nel quinto gruppo si trovano tutte le restanti e i restanti aspiranti, per punteggio decrescente. In caso di parità di punteggio valgono i criteri di preferenza di cui all`articolo 23 del Regolamento.

A3 Ai fini di una migliore percezione della struttura della graduatoria, così come descritta sotto A1/A2, è utilizzabile la tabella dell`allegato 1.

A4 In base all’articolo 47 del Regolamento i cosiddetti “Altsupplenten” sono stati inseriti nelle rispettive graduatorie per materia per l`anno scolastico 2014-2015, nell`ordine corrispondente al risultato dell`esame d`idoneità.

B – Valutazione di formazione ed esperienza professionale

Per l`anno scolastico 2015-16 i punti verranno assegnati in via transitoria in base alla seguente disciplina, la quale è analoga a quella attualmente in vigore:

Per il voto del titolo di studio richiesto per l`inserimento in graduatoria vengono concessi al massimo 9 punti e cioè per ogni frazione decimale superiore al voto minimo di 6/10, vengono dati 0,225 punti. Qualora la valutazione non sia espressa in frazioni decimali, si applicherà la corrispondente tabella di conversione.

Fino a

9 punti

Per l’esperienza professionale specifica per il settore e l’insegnamento della materia o raggruppamento di materie, viene riconosciuto un punto per ogni quadrimestre.

Fino a

10 punti

Incarichi a tempo parziale vengono valutati in proporzione con riferimento ad un incarico a tempo pieno nel corrispettivo profilo professionale o nella materia / gruppo di materie.

 

I seguenti criteri trovano applicazione a partire dall`anno scolastico 2016-17 (scadenza 31 marzo 2016).

B1 Titoli di studio

Per il voto del titolo di studio o professionali richiesti per l`inserimento in graduatoria viene concesso un massimo di 20 punti, ovvero 0,50 punti per ogni frazione decimale superiore alla valutazione minima pari a 6/10. Se la valutazione non è espressa in frazioni decimali, si utilizzano le relative tabelle di conversione.

Fino a

20 punti

Se il requisito formativo per l`inserimento in graduatoria è composto da più di un titolo di studio, viene presa in considerazione, a vantaggio dei candidati, la votazione più favorevole.

 

Il personale docente assegnato all`insegnamento delle conoscenze, competenze e capacità tecnico-professionali riceve in ogni caso 10 punti per il possesso del diploma di maestro artigiano o di una specifica formazione professionale post secondaria almeno biennale correlata alla materia di insegnamento.

Per il conseguimento dell’esame di stato di una scuola secondaria di secondo grado (maturità), vengono concessi in blocco 3 punti.

10 punti

 

 

 

3 punti

B2 Documentazione dell`esperienza professionale

L`esperienza professionale può essere valutata solamente se dalla documentazione relativa risultano univocamente le date di inizio e fine del periodo in questione e qualora tutte le altre dichiarazioni siano state rese in maniera chiara e univoca negli appositi spazi.

L`esperienza pedagogico-didattica ovvero l`insegnamento presso un istituto scolastico di natura pubblica o privata – indipendentemente dal fatto che sia stato svolto prima o dopo il conseguimento del titolo di formazione richiesto e indipendentemente dalla materia e dal tipo di scuola – vengono valutati con un punto a semestre (2 punti per anno).

Per l`esperienza lavorativa acquistata dopo la qualifica professionale acquisita nella formazione di base e che è specifica o similare in riferimento alla corrispondente graduatoria ovvero all`attività relativa, viene concesso un punto per ogni semestre.

 

 

 

 

 

Complessivamente fino a un massimo di 15 punti

B3 In caso di parità di punteggio si osservano, nell`ordine, i seguenti criteri di preferenza, come da articolo 23 del Regolamento:

a. alla rappresentanza di genere nel corrispondente profilo professionale: viene preferito il genere sottorappresentato; la rappresentanza di genere per i diversi profili professionali è calcolata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno;

b. al servizio prestato presso una pubblica amministrazione, senza che nel periodo utile alla valutazione si sia dato luogo a rilievi secondo le normative vigenti.

c. all`età: viene preferito la candidata o il candidato più giovane.

In caso di ulteriore parità la preferenza è attribuita con riferimento alla normativa statale.

5.2 Cancellazione dalla graduatoria. Fatti salvi ulteriori casi di cancellazione previsti dalle leggi vigenti, valgono le seguenti disposizioni.

5.2.1 È cancellato dalla graduatoria:

a) chi non possiede – o non possiede più – tutti i requisiti per l`assunzione all`impiego provinciale, compresa l`idoneità psicofisica;

b) chi non conferma la propria domanda prima della decorrenza dei due anni di validità (cfr. punto 4.7 – cancellazione da tutte le graduatorie per le scuole professionali)

c) chi non si presenta all`esame di lingua o non lo supera (cfr. punto 4.12)

d) chi non si presenta alla scelta del posto (cfr. punto 6.5)

e) chi non accetta l`offerta di un incarico senza un motivo fondato, riconosciuto come tale dall`Amministrazione (cfr. punto 6.5)

f) chi dopo l`accettazione del posto si ritira da un incarico a tempo pieno o parziale e chi da tali incarichi si dimette durante l`anno scolastico (cfr. punto 6.5)

g) chi non presenta la documentazione necessaria entro il termine fissato dall´Amministrazione, senza un fondato motivo

h) chi non assume servizio, senza fondato motivo, entro il termine concordato

i) chi rende dichiarazioni non veritiere o usa documenti falsi, così come disposto dall`articolo 14 del Regolamento (cancellazione da tutte le graduatorie)

j) chi riceve un contratto di lavoro a tempo determinato sulla base delle graduatorie del personale insegnante nelle scuole professionali

k) chi non supera il periodo di prova (cfr. punto 5.2.2)

l) chi incorra nello scioglimento del rapporto di lavoro (cfr. punto 5.2.2)

m) chi, in relazione all`obbligatoria procedura di valutazione, rifiuta di partecipare o interrompe la propria partecipazione (cfr. punto 7 – cancellazione dalle graduatorie per le scuole professionali, fatta eccezione per la graduatoria delle e degli insegnanti di applicazioni tecniche e delle educatrici e degli educatori professionali)

n) chi riporta una valutazione globale negativa nella procedura di valutazione (cfr. punto 7 - cancellazione da tutte le graduatorie per le scuole professionali, fatta eccezione per la graduatoria delle e degli insegnanti di applicazioni techniche e delle educatrici e degli educatori professionali)

5.2.2 Se la risoluzione del rapporto di lavoro avviene per persistente insufficiente rendimento, non è più possibile l`inserimento nelle graduatorie delle insegnanti e degli insegnanti delle scuole professionali.

Lo stesso vale in caso di risoluzione del rapporto per mancato superamento del periodo di prova. La Ripartizione Personale in presenza di fondati motivi e sentita l`Area competente può disporre tuttavia che il personale interessato sia inserito di nuovo in graduatoria.

Se la risoluzione del rapporto di lavoro si ripete per uno dei motivi riportati ai commi 1 e 2 o è disposta per motivi disciplinari, si è cancellati da tutte le graduatorie, decadendo dal diritto di iscriversi in q u a l s i a s i graduatoria provinciale.

5.2.3 La cancellazione della graduatoria ha come conseguenza:

1. sempre la perdita della precedenza come da punto 5.1 A2 II.

2. la necessità di chiedere nuovamente l`inserimento in graduatoria, se consentito nel caso concreto.

5.2.4 Esclusioni dalle graduatorie e spostamenti vengono disposti con apposito provvedimento, qualora non siano già giustificate da una disposizione normativa. L`esclusione e lo spostamento di singole e singoli aspiranti possono ripercuotersi su altre persone nella medesima graduatoria. Queste ripercussioni non vengono comunicate direttamente alle persone coinvolte, l`Amministrazione ne dà comunque informazione con modalità adeguate.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction Delibera 13 gennaio 2015, n. 29
ActionAction Delibera 27 gennaio 2015, n. 94
ActionAction Delibera 27 gennaio 2015, n. 106
ActionAction Delibera 3 febbraio 2015, n. 128
ActionAction Delibera 3 febbraio 2015, n. 130
ActionAction Delibera 3 febbraio 2015, n. 134
ActionAction Delibera 10 febbraio 2015, n. 166
ActionAction Delibera 24 febbraio 2015, n. 207
ActionAction Delibera 3 marzo 2015, n. 229
ActionAction Delibera 10 marzo 2015, n. 275
ActionAction Delibera 17 marzo 2015, n. 299
ActionAction Delibera 24 marzo 2015, n. 347
ActionAction Delibera 24 marzo 2015, n. 351
ActionAction Delibera 31 marzo 2015, n. 394
ActionAction Delibera 14 aprile 2015, n. 419
ActionAction Delibera 14 aprile 2015, n. 423
ActionAction Delibera 14 aprile 2015, n. 435
ActionAction Delibera 21 aprile 2015, n. 470
ActionAction Delibera 28 aprile 2015, n. 486
ActionAction Delibera 28 aprile 2015, n. 505
ActionAction Delibera 5 maggio 2015, n. 524
ActionAction Delibera 5 maggio 2015, n. 532
ActionAction Delibera 12 maggio 2015, n. 543
ActionAction Delibera 12 maggio 2015, n. 558
ActionAction Delibera 19 maggio 2015, n. 573
ActionAction Delibera 9 giugno 2015, n. 651
ActionAction Delibera 9 giugno 2015, n. 699
ActionAction Delibera 16 giugno 2015, n. 703
ActionAction Delibera 16 giugno 2015, n. 712
ActionAction Delibera 16 giugno 2015, n. 713
ActionAction Delibera 16 giugno 2015, n. 714
ActionAction Delibera 16 giugno 2015, n. 721
ActionAction Delibera 16 giugno 2015, n. 733
ActionAction Delibera 16 giugno 2015, n. 734
ActionAction Delibera 23 giugno 2015, n. 743
ActionAction Delibera 30 giugno 2015, n. 784
ActionAction Delibera 30 giugno 2015, n. 796
ActionAction Delibera 7 luglio 2015, n. 808
ActionAction Delibera 7 luglio 2015, n. 816
ActionAction Delibera 14 luglio 2015, n. 830
ActionAction Delibera 14 luglio 2015, n. 832
ActionAction Delibera 14 luglio 2015, n. 834
ActionAction Delibera 28 luglio 2015, n. 869
ActionAction Delibera 28 luglio 2015, n. 873
ActionAction Delibera 28 luglio 2015, n. 890
ActionAction Delibera 11 agosto 2015, n. 923
ActionAction Delibera 25 agosto 2015, n. 979
ActionAction Delibera 25 agosto 2015, n. 990
ActionAction Delibera 1 settembre 2015, n. 1004
ActionAction Delibera 1 settembre 2015, n. 1017
ActionAction Delibera 8 settembre 2015, n. 1022
ActionAction Delibera 8 settembre 2015, n. 1027
ActionAction Delibera 15 settembre 2015, n. 1047
ActionAction Delibera 15 settembre 2015, n. 1058
ActionAction Delibera 22 settembre 2015, n. 1100
ActionAction Delibera 29 settembre 2015, n. 1104
ActionAction Delibera 29 settembre 2015, n. 1112
ActionAction Delibera 6 ottobre 2015, n. 1136
ActionAction Delibera 13 ottobre 2015, n. 1162
ActionAction Delibera 13 ottobre 2015, n. 1171
ActionAction Delibera 27 ottobre 2015, n. 1236
ActionAction Delibera 3 novembre 2015, n. 1251
ActionAction Delibera 3 novembre 2015, n. 1274
ActionAction Delibera 10 novembre 2015, n. 1275
ActionAction Delibera 10 novembre 2015, n. 1300
ActionAction Delibera 17 novembre 2015, n. 1328
ActionAction Delibera 24 novembre 2015, n. 1358
ActionAction Delibera 1 dicembre 2015, n. 1373
ActionAction Delibera 9 dicembre 2015, n. 1407
ActionAction Delibera 15 dicembre 2015, n. 1438
ActionAction Delibera 22 dicembre 2015, n. 1544
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico