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In vigore al: 19/04/2016

Delibera 3 febbraio 2015, n. 130
Integrazione della disciplina sull’assunzione a tempo determinato del personale docente nelle scuole di formazione professionale della Provincia

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- Punto 4 -
Domanda per l`inserimento nelle graduatorie

4.1 Le materie d’insegnamento alle scuole professionali, per le quali è possibile candidarsi tramite la rispettiva graduatoria, sono pubblicate sul sito Internet e sulla bacheca della Ripartizione Personale, con le indicazioni sui necessari requisiti formativi e professionali di accesso.

4.2 Per chiedere l’inserimento nelle graduatorie è necessario compilare il modello predisposto dall`amministrazione provinciale. Tutte le parti del modello sono da compilare scrupolosamente. La domanda è nulla, se non è sottoscritta. La sottoscrizione della domanda è considerata valida anche per il curriculum vitae allegato (ma non viceversa!).

4.3 Le attestazioni sul possesso di titoli di studio e di esperienza professionale, sotto forma di dichiarazioni sostitutive di certificazioni, di dichiarazioni sostitutive dell`atto di notorietà devono essere chiare e univoche, altrimenti non vengono prese in considerazione dall`Amministrazione.

4.4 Allegare, in aggiunta, copie semplici dei titoli di studio e degli attestati, può semplificare al competente ufficio provinciale l`identificazione e la classificazione dei titoli di studio e quindi la corretta valutazione.

4.5 Le domande di inserimento in graduatoria devono essere presentate presso la Ripartizione Personale della Provincia, entro il 31 marzo di ogni anno entro le ore 12:00.

  1. Oltre alla consegna di persona della domanda all`Info Point dell`Ufficio Assunzioni Personale, ne è consentito l`inoltro anche per posta (raccomandata con ricevuta di ritorno), Fax o E-Mail (come file Pdf).
  2. In tutti e tre i casi ultimi citati alla domanda deve essere contestualmente allegata una fotocopia leggibile di un documento di identità valido dell`aspirante.
  3. La fotocopia del documento non è necessaria se la domanda viene inoltrata tramite posta elettronica certificata (PEC) all`indirizzo specificato nel modello di domanda. Attenzione: la posta elettronica certificata è valida solamente se intestata a proprio nome, secondo le modalità di cui all`articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  4. Si considerano inoltrate in tempo anche le domande spedite entro le ore 12:00 del 31 marzo con raccomandata con ricevuta di ritorno. È determinante in tal caso il timbro dell`ufficio postale accettante, che deve contenere data e ora.
  5. Se il termine del 31 marzo scade in giorno festivo o di chiusura degli uffici provinciali, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo o di apertura degli uffici stessi.

4.6 Non appena sarà possibile attivare le modalità giuridiche e tecniche di compilazione delle domande sul sito Internet della Provincia, le domande e le dichiarazioni connesse potranno essere inoltrate validamente anche in tal modo. Nell`ambito delle specifiche normative in vigore, potranno essere ammesse ulteriori forme tecniche di presentazione di domande o di interscambio di informazioni.

4.7 Conferma della domanda: la domanda mantiene validità per due anni dall`entrata in vigore della graduatoria definitiva – di regola quindi dal 5 luglio – successivamente decade e con essa anche l`inserimento in graduatoria. Chi desidera permanere ancora in graduatoria, deve confermare la propria domanda prima della scadenza dei due anni. Attenzione: La conferma della domanda deve pervenire entro il 31 marzo! Il modello di cui al punto 4.2 è utilizzabile anche per la conferma.

4.8 Chi ha ricevuto un incarico a tempo determinato presso le scuole professionali provinciali sulla base dell`inserimento in graduatoria, non ha necessità di confermare la domanda per l`intera durata del rapporto di lavoro. La domanda già presentata resta valida ancora per due anni dopo l’ultimo giorno di lavoro. Si deve in ogni caso tenere conto della scadenza annuale fissata al 31 marzo.

4.9 Aggiornamento delle informazioni: le informazioni relative a situazioni variabili – come per esempio l`esperienza professionale o formazione aggiuntiva possono essere aggiornate annualmente.

4.10 In caso di cancellazione della graduatoria per qualsivoglia motivo, alle aspiranti e agli aspiranti non viene restituita la documentazione inoltrata. Questa viene conservata per due anni e quindi eliminata, per cui è consigliabile non consegnare originali.

4.11 È previsto l`annullamento degli incarichi e la permanente esclusione dalle graduatorie con le conseguenze penali previste dalla legge, per le aspiranti e gli aspiranti indebitamente inseriti in graduatoria o che abbiano conseguito incarichi sulla base di dichiarazioni non veritiere o di documenti falsi.

4.12 Esame di lingua: Chi ha assolto la scuola media di secondo grado o scuola superiore in una lingua che non corrisponde a quella di insegnamento della scuola a cui aspira, viene inserita o inserito in graduatoria con riserva. Il fattore decisivo è dato dal corrispondente esame statale (maturità). La riserva è sciolta non appena l`aspirante abbia superato l`esame di lingua indetto precedentemente alla scelta del posto. Chi non lo supera è cancellato dalla graduatoria. La commissione incaricata di svolgere l`esame di lingua viene nominata secondo le disposizioni di cui al Regolamento, valide per le commissioni d`esame delle procedure di valutazione. La Ripartizione Personale determina i criteri per lo svolgimento degli esami di lingua, tra cui i diversi gradi di difficoltà per gruppi con distinte esigenze di insegnamento.

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