(1) L’Amministrazione provinciale può comandare a tempo determinato personale presso enti pubblici e privati o imprese che svolgono attività di interesse pubblico. Il personale interessato deve essere sentito.
(2) Il comando non può avere durata superiore a quattro anni, salvo proroga e può altresì essere disdetto in ogni momento, con preavviso di almeno sei mesi.
(3) L’Amministrazione provinciale provvede alla progressione economica del personale comandato, al pagamento dello stipendio fisso e continuativo in godimento presso la Provincia e di eventuali compensi e provvidenze accessorie, ed al versamento degli oneri riflessi.
(4) La spesa complessiva per il personale comandato, inclusi gli oneri riflessi, è a carico degli enti pubblici e privati o delle imprese presso cui detto personale presta servizio, i quali sono tenuti a rimborsare all’Amministrazione provinciale gli importi da questa anticipati.
(5) Il personale comandato è collocato in posizione di fuori ruolo per la durata del relativo comando. Al termine del comando, il personale è collocato, se necessario, in soprannumero fino al verificarsi delle prime vacanze nei rispettivi profili professionali o qualifiche funzionali.
(6) Per quanto non diversamente disciplinato da singoli accordi, per il personale comandato trova applicazione l’ordinamento del personale dell’Amministrazione provinciale.