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In vigore al: 19/04/2016

b) Decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 221)
Regolamento di esecuzione sull'accesso all'impiego provinciale

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1)
Pubblicato nel B.U. 10 settembre 2013, n. 37.

Art. 9 (Titoli di studio esteri)  delibera sentenza

(1) Per l’accesso all’impiego provinciale, oltre ai titoli di studio o professionali e all’abilitazione all’insegnamento conseguiti in Italia, sono ammessi i titoli conseguiti in uno Stato membro dell’Unione Europea – o in un altro Stato a tal fine parificato – ed equiparati dalla vigente normativa ai titoli italiani.

(2) I candidati e le candidate in possesso dei titoli esteri di cui al comma 1, soggetti a riconoscimento ma non ancora riconosciuti, sono ammessi con riserva alle procedure di assunzione, fatto salvo che non sussista una disciplina più favorevole. La domanda di riconoscimento o per l’equivalenza del titolo ai fini dell’ammissione va comunque inoltrata all’ente o ufficio competente entro la data di scadenza del termine fissato per la domanda di ammissione. È fatto obbligo in ogni caso di aver superato gli esami integrativi o aver assolto le misure compensative eventualmente richiesti, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione. Per il personale docente delle scuole professionali e di musica la Giunta provinciale può stabilire modalità specifiche.

(3) Le candidate e i candidati di cui al comma 2, ammessi con riserva, che abbiano conseguito una posizione favorevole nella graduatoria finale di merito, sono assunti se ottengono il riconoscimento del proprio titolo di studio o professionale entro il termine previsto dalla normativa comunitaria in materia di riconoscimento dei titoli. Decorso tale termine, e fino al riconoscimento del titolo, la posizione più favorevole ricoperta nella graduatoria finale di merito non preclude la possibilità di assumere altri candidati o candidate. In attesa del riconoscimento del titolo, la possibilità di assunzione è mantenuta per 10 mesi dall’approvazione della graduatoria di merito. Decorso tale termine il posto è definitivamente assegnato e il candidato ovvero la candidata il cui titolo non è stato riconosciuto decade dal diritto all’assunzione.

(4) Ai fini dell’ammissione alle procedure di assunzione, i titoli di studio o professionali conseguiti in uno Stato membro dell’Unione Europea – o in un altro Stato a tal fine parificato – corrispondenti ai requisiti d’accesso previsti dal rispettivo profilo professionale, vengono dichiarati corrispondenti dal direttore o dalla direttrice della ripartizione provinciale competente per materia o, in sua vece, dal direttore o dalla direttrice della Ripartizione provinciale Personale. La dichiarazione di corrispondenza consente di partecipare senza alcuna riserva alle procedure concorsuali oppure di iscriversi nelle graduatorie predisposte ai fini della copertura di posti presso l’Amministrazione provinciale. La corrispondenza viene dichiarata e attestata a seguito di uno specifico esame dei precitati titoli nonché delle conoscenze e capacità acquisite. Essa può essere negata nel caso che il percorso formativo per l’acquisizione dei titoli di studio oppure professionali esteri abbia una durata inferiore rispetto a quella richiesta dai corrispondenti requisiti d’accesso o ancora nel caso in cui si riscontrino delle differenze sostanziali tra le conoscenze e capacità attestate da un altro Stato membro dell’Unione Europea e quelle richieste dal corrispondente profilo professionale.

(5) Con riferimento al comma 4 rimane salva la specifica disciplina statale che, ai fini dell’esercizio della professione, richiede l’iscrizione in un apposito albo, previo conseguimento della corrispondente abilitazione professionale.

(6) Sono comunque considerati titoli validi per l’accesso al profilo degli insegnanti di musica i titoli di studio o professionali o l’abilitazione all’insegnamento conseguiti nell’Unione Europea, ritenuti idonei sulla base di una decisione motivata dell’Amministrazione, anche in sede di accesso alle graduatorie o di indizione del concorso.

(7) Ai fini della validità dei titoli di studio per l’accesso ai profili professionali provinciali, l’Amministrazione tiene conto dell’avvenuto riconoscimento, da parte delle competenti autorità ministeriali, dei titoli esteri validi per l’iscrizione ad albi professionali o abilitanti all’esercizio della professione sul territorio nazionale.

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