(1) La formazione delle graduatorie di cui all’articolo 13 e all’articolo 27, comma 3, è effettuata in base a criteri approvati dalla Giunta provinciale. I criteri sono fissati sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di comparto e mantengono stabilità nel tempo, compatibilmente con l’opportuno adeguamento a nuove esigenze.