(1) Mediante convenzione il gestore e il comune interessato stabiliscono, nel rispetto e nei limiti della regolamentazione valida a livello provinciale contenuta nel presente regolamento, forme di gestione unitaria delle attività di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'Art. 7/ter della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 e successive modificazioni; le disposizioni contenute nei precedenti articoli da 1 a 11 si applicano comunque anche in mancanza della convenzione qui prevista.
(2) Le disposizioni contenute nei precedenti articoli da 1 a 11 vanno inserite nella convenzione di cui al comma 1, si applicano in ogni caso, anche in mancanza di apposita clausola e prevalgono sulle clausole convenzionali contrarie. Nell'ambito della disciplina contenuta nei commi seguenti possono essere convenute delle integrazioni delle disposizioni menzionate.
(3) Può essere convenuto quanto segue:
(4) Quando la convenzione preveda l'assunzione delle spese procedurali e l'anticipazione degli importi sospesi ai sensi del comma 3 lettera c) per ciascun procedimento pendente va indicato il rispettivo stato al momento della stipula della convenzione e va disciplinata la trasmissione degli atti del relativo procedimento al comune. Il gestore deve fare in modo che l'avvocato incaricato si attenga alle disposizioni del presente regolamento. Ai procedimenti pendenti si applicano gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11.