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In vigore al: 19/04/2016

f) Legge provinciale 8 maggio 2013, n. 51)
Disposizioni sull'elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno 2013 e sulla composizione e formazione della Giunta provinciale

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1)
Pubblicato nel B.U. 14 maggio 2013, n. 20.

Art. 2 (Disposizioni concernenti la forma di governo e i rapporti fra gli organi della Provincia)

(1) La/Il presidente della Provincia è eletta/eletto dal Consiglio provinciale tra le proprie/i propri componenti, con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta di queste/questi. Per l’elezione della/del presidente della Provincia, i partiti o raggruppamenti politici presentano, tramite i rispettivi gruppi consiliari, una dichiarazione di governo.

(2) Entro il decimo giorno successivo alla proclamazione della sua elezione, la/il presidente della Provincia presenta il programma di governo e la proposta di composizione della Giunta provinciale, sulla quale chiede il voto del Consiglio. Nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 50 dello Statuto speciale, la proposta indica le consigliere/i consiglieri o le persone che non appartengono al Consiglio chiamate/chiamati a comporre la Giunta, le rispettive competenze e, tra queste/questi, coloro che sono chiamate/chiamati alla carica di prima/primo e di seconda/secondo vicepresidente.

(3) La Giunta provinciale è composta da un massimo di otto componenti oltre alla/al presidente della Provincia. La Giunta rispecchia nella sua composizione la proporzione dei due generi esistente nel Consiglio provinciale al momento della sua costituzione. Qualora nella composizione del Consiglio provinciale uno dei due generi sia percentualmente minoritario, nella composizione della Giunta la presenza di detto genere non può essere infeiore a quello stesso valore percentuale, con arrotondamento all’unità più prossima.

(4) Su proposta della/del presidente della Provincia, il Consiglio elegge le assessore/gli assessori con votazione unica, a scrutinio palese e a maggioranza assoluta delle sue/dei suoi componenti. Qualora una o più persone proposte non dovessero far parte del Consiglio provinciale, queste sono invece elette in una votazione separata con le modalità previste dall’articolo 50 dello Statuto speciale. Non è rieleggibile alla carica di assessora/assessore, se non dopo che siano trascorsi 48 mesi dalla cessazione dall’ultimo periodo di carica, colei/colui che ha ricoperto tale carica consecutivamente per tre legislature o ininterrottamente per 15 anni.

(5) Il Consiglio provinciale può esprimere la sfiducia nei confronti della/del presidente della Provincia unicamente eleggendo a maggioranza una successora/un successore. La mozione motivata deve essere sottoscritta da almeno un quarto delle consigliere/dei consiglieri e sottoposta a votazione per appello nominale. La mozione di sfiducia non è posta in votazione se non reca la proposta di una diversa candidatura alla presidenza della Provincia e un nuovo programma di governo, e non può essere discussa dal Consiglio provinciale prima che siano trascorsi dieci giorni dalla sua presentazione. Su di essa il Consiglio decide comunque entro i 30 giorni successivi. L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti della/del presidente della Provincia comporta la decadenza dell’intera Giunta provinciale. La successora/Il successore propone le nuove/i nuovi componenti della Giunta secondo le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4. Una mozione di sfiducia presentata nei confronti dell’intera Giunta provinciale o della maggioranza delle/dei componenti della Giunta si considera proposta nei confronti della/del presidente della Provincia; di conseguenza si applicano le disposizioni di cui al presente comma. L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti di un’asassessora/un assessore comporta la decadenza di questa/questo dal mandato.

(6) In caso di decadenza, dimissioni, impedimento permanente o morte della/del presidente della Provincia, si procede all’elezione della nuova Giunta provinciale ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4. Si procede parimenti a nuova elezione della/del presidente e della Giunta, ovvero della sola Giunta, in caso di approvazione della mozione di sfiducia di cui al comma 5, periodi 5 e 7. Fino all’elezione della nuova Giunta, la Giunta provinciale dimissionaria rimane in carica per l’ordinaria amministrazione e per l’adozione degli atti indifferibili e urgenti. Le funzioni di presidente della Provincia sono assunte dalla prima/dal primo vicepresidente. Qualora singole/singoli componenti della Giunta dovessero cessare dalla carica a seguito di decadenza, morte, dimissioni, approvazione di una mozione di sfiducia individuale o altra causa, il Consilio provinciale procede alla sostituzione degli stessi, su proposta della/del presidente della Provincia, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 4.

(7) La Giunta provinciale esercita collegialmente le proprie funzioni e, nel rispetto delle prerogative statutarie dei gruppi linguistici, delibera collegialmente a maggioranza dei voti.

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