(1) L’imposta comunale di soggiorno è dovuta dai soggetti che pernottano negli esercizi ricettivi di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale, situati nel territorio della provincia di Bolzano.
(2) Il gestore dell’esercizio ricettivo riscuote l’imposta comunale di soggiorno per ogni persona e per ogni notte di soggiorno. 3)