(1) Il presente regolamento disciplina le modalità e le procedure per l’applicazione dell’imposta comunale di soggiorno in attuazione dell’articolo 1 della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9, recante “Finanziamento in materia di turismo”, di seguito denominata legge provinciale.
(2) L’imposta comunale di soggiorno si applica in tutti i comuni della provincia di Bolzano.
(3) Per motivi di marketing, l’imposta comunale di soggiorno può essere anche denominata in breve “Ortstaxe”, “imposta di soggiorno” e “local tax”. 2)