(1) Tutte le informazioni raccolte in base alle indicazioni fornite in precedenza, nonché i dimensionamenti definiti in sede di progettazione della rete d’accesso devono essere riportati in un unico elaborato, al fine di rappresentare in maniera chiara il risultato finale, ovvero la rete completa.
(2) Oltre ad essere rappresentati sotto forma di planimetria, questi dati devono essere resi disponibili anche in formato digitale (formato CAD), in modo da poter essere inseriti nel sistema informativo territoriale (GIS).
(3) In base all’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2, una volta approvati, i piani devono essere trasmessi alla Giunta provinciale, la quale elaborerà il piano generale, ovvero il masterplan. Per tale motivo i piani devono essere elaborati in formato CAD, con i dati di localizzazione georeferenziati nel sistema di coordinate UTM WGS84-ETRS89.
(4) La parte grafica deve essere accompagnata da una relazione tecnica e da eventuali altri elaborati (documentazione fotografica ecc.) utili ad esplicitare in maniera chiara e dettagliata tutti i passi fatti per giungere alla redazione del piano stesso, nonché la parte finale di descrizione del piano stesso.
(5) Le varie fasi di realizzazione del piano devono essere riassunte in un apposito cronoprogramma.
(6) Ai sensi della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2, è necessario predisporre una stima di massima dei costi da sostenere per realizzare la rete d’accesso.
(7) Gli elaborati predisposti dai singoli comuni vengono pubblicati in un sistema web che viene messo a disposizione dalla Provincia ai Comuni secondo le seguenti modalità:
- accesso al sistema tramite login, che permette di visualizzare solamente il territorio comunale di propria competenza;
- inserimento dei dati grafici e delle informazioni GIS secondo le maschere proposte dal sistema;
- pubblicazione “in provvisorio” dei dati inseriti riguardanti il masterplan;
- avviso della pubblicazione del masterplan ai comuni limitrofi, agli enti ed alle società operanti sul territorio, con l’invito a presentare le proprie osservazioni entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione;
- recepimento da parte del comune delle eventuali osservazioni o proposte formulate dalle parti interessate e predisposizione delle necessarie modifiche;
- verifica da parte dell’Ufficio provinciale Infrastrutture ed opere ambientali dei dati inseriti e conseguente validazione del masterplan, che così viene pubblicato nella sua versione “definitiva”.
(8) Qualora, nel corso del tempo, un comune abbia la necessità di apportare delle modifiche al proprio piano, la procedura da seguire è sostanzialmente simile a quella della prima pubblicazione; in tal caso verrà evidenziato come provvisorio, in attesa di validazione, solamente il nuovo inserimento.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.