(1) Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e rimettono l’acqua in testo al processo depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati secondo il procedimento di cui al presente articolo qualora l'interessato abbia la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto abbia la sede di rappresentanza nell'ambito della Provincia autonoma di Bolzano. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio provinciale l'interessato munito di autorizzazione, rilasciata anche da altre regioni, almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto deve comunicare all'Agenzia per l’ambiente le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l’autorizzazione stessa nonchè l’ulteriore documentazione richiesta, al fine di documentare il rispetto delle norme ambientali. Decorso questo termine ovvero in presenza del nulla osta dell’Agenzia provinciale, l’attività può essere iniziata. L'Agenzia provinciale può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l’attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell’ambiente.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.