(1) È vietato a tutte le associazioni turistiche che percepiscono contributi provinciali finanziare e partecipare a qualsiasi campagna elettorale sia per partiti che per candidati di qualunque lista elettorale. In caso di violazione viene revocato il contributo provinciale per l’anno in corso.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.