(1)Per le finalità di cui all’articolo 12, comma 4, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, i capitoli dei residui attivi e passivi risultanti al 31 dicembre 2011 assumono la numerazione dei corrispondenti capitoli indicati nel piano di gestione del bilancio per l’anno 2012. Qualora non esista il capitolo corrispondente o si sia diviso il capitolo di origine in più capitoli, i residui possono essere riportati nelle scritture contabili del piano di gestione con un nuovo numero di capitolo, da stabilirsi con provvedimento del direttore della Ripartizione Finanze e, possibilmente, con la stessa denominazione del capitolo di provenienza, nel rispetto delle classificazioni di cui agli articoli 16 e 17 della citata legge provinciale, tenuto anche conto delle esigenze di riclassificazione ai sensi della codificazione SIOPE stabilita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 0017114 del 5 marzo 2007, e successive modifiche.