(1) Le somme anticipate dalla contabilita' speciale n. 1778, denominata «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio», per consentire agli agenti della riscossione competenti per il territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano di erogare i rimborsi in conto fiscale, sono recuperati dalla struttura di gestione con le modalita' definite nei commi seguenti. Il recupero di tali importi e' posto a carico della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle Province autonome di Trento e di Bolzano tenendo conto della rispettiva compartecipazione al gettito dei tributi a cui si riferiscono i rimborsi.
(2) Entro il mese di novembre di ciascun anno, con le modalita' previste dall'art. 3, comma 7, e' recuperato, a titolo di acconto, un importo pari all'80% degli stanziamenti effettuati nell'anno in
favore degli agenti della riscossione competenti per il territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
(3) Entro il 31 maggio dell'anno successivo, dopo aver acquisito i dati di rendicontazione delle operazioni di rimborso dagli agenti della riscossione ed aver effettuato le necessarie quadrature contabili, la struttura di gestione provvede a quantificare la quota di competenza della Regione e delle Province autonome ed a calcolare il saldo a credito ovvero a debito di ciascuno dei suddetti enti, rispetto al recupero effettuato in acconto.
(4) Il recupero dell'eventuale saldo a debito di cui al comma 3 avviene con le modalita' previste dall'art. 3, comma 7, mentre l'eventuale saldo a credito e' corrisposto dalla struttura di gestione sui conti infruttiferi intestati alla Regione ed alle Province autonome, prelevando quanto dovuto dalla contabilita' speciale n. 1778, denominata «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio».
(5) Il recupero delle restanti tipologie di rimborsi avviene con le modalita' stabilite nei commi precedenti.
(6) Le disposizioni del presente articolo non si applicano per i rimborsi fiscali relativi ai tributi riversati ai sensi degli articoli da 7 a 10.