(1) Il comma 1 dell’articolo 23/bis della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Le utenze libere di acqua sotterranea fino alla portata massima di 0,4 litri al secondo per gli usi potabili-domestici, per l’abbeveraggio del bestiame e per l’irrigazione di orti e giardini nonché di terreni agricoli, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere utilizzate liberamente fino al 10 agosto 2029.”