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In vigore al: 14/04/2016

a) Legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 71)
Nuovo ordinamento del commercio

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 29 febbraio 2000, n. 9.

Art. 27/bis (Ente Fiera Bolzano - trasformazione)

(1)  L'Ente autonomo Fiera di Bolzano è autorizzato a trasformarsi in società per azioni. Il progetto di trasformazione redatto dall'ente deve in particolare identificare il patrimonio dell'ente medesimo, gli ulteriori apporti finanziari o di beni e diritti, strumentali all'attività dell'ente, da conferire nella società per azioni e la ripartizione del capitale sociale, operando la rivalutazione dei conferimenti fatti dai soci fondatori in base al momento in cui sono stati operati. Il progetto di trasformazione, comprendente anche la bozza del nuovo statuto, deve essere approvato dalla Giunta provinciale. Agli atti di trasformazione di cui al presente articolo si applicano i benefici di cui all'articolo 10, commi 5 e 6, della legge 11 gennaio 2001, n. 7.

(2)  Il personale dell'Ente autonomo Fiera di Bolzano, già iscritto all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), può optare nei termini di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 274, per il mantenimento dell'iscrizione a tale Cassa.68) 

68)
L'art. 27/bis è stato inserito dall'art. 37 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.