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In vigore al: 14/04/2016

a) Legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 71)
Nuovo ordinamento del commercio

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 29 febbraio 2000, n. 9.

Art. 19/bis (Obiettivi della formazione)  

(1)  La formazione di tecnico del commercio è un percorso formativo tendente alla progressione professionale, nel quale vengono trasmesse le conoscenze e le abilità imprenditoriali, pedagogico-professionali, teorico-professionali e pratiche necessarie a svolgere compiti di responsabilità in un'azienda oppure a gestirla autonomamente e che qualificano in special modo alla formazione di giovani collaboratori/collaboratrici.

(2)  L'amministrazione provinciale può organizzare corsi di preparazione all'esame di tecnico del commercio o incaricare le associazioni di mestiere dell'organizzazione di questi corsi per parti d'esame o per singoli moduli, rifondendo le spese fino alla copertura del 90 per cento delle stesse.

(3)  Per promuovere la formazione di tecnico del commercio, l'amministrazione provinciale può inoltre organizzare convegni, seminari, mostre, concorsi, manifestazioni a carattere informativo e viaggi di studio nonché effettuare in proprio o tramite terzi rilevazioni e indagini.35) 

35)
L'art. 19/bis è stato inserito dall'art. 18 della L.P. 19 maggio 2003, n. 9.