(1) L’attività di commercio su aree pubbliche, effettuata su posteggio dato in concessione o in forma itinerante, è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con la quale è attestato il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2. 24) 25)
(2) L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a), è svolto da coloro che hanno i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo su posteggi dati in concessione dal competente comune nei limiti della disponibilità delle aree previste a tal fine negli strumenti urbanistici per i mercati rionali o individuate dal comune nei provvedimenti di istituzione di una fiera locale o mercato. 24)
(3) L'avvio dell'attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), deve essere preceduta da una comunicazione al comune competente che deve contenere: l’indicazione dell’attività svolta nonché la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 della presente legge. 26)
(4) Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato da persone fisiche, società di persone, società di capitali o cooperative, regolarmente costituite secondo le norme vigenti.24)
(5) L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di certi prodotti alimentari, individuati dalla Giunta provinciale con la deliberazione che determina i settori merceologici, può abilitare oltre che alla vendita anche alla somministrazione degli stessi, purché sussistano i requisiti soggettivi richiesti per l'una e per l'altra attività. 27)
(6) 28)
I commi 1, 2 e 4 dell'art. 18, sono stati così sostituiti dall'art. 16, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
L'art. 18, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 8, comma 1, lettera a), punto 9., della L.P. 16 marzo 2012, n. 7.
Vedi l'art. 8, comma 1, lettera a), punto 10., della L.P. 16 marzo 2012, n. 7.