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In vigore al: 14/04/2016

a) Legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 71)
Nuovo ordinamento del commercio

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 29 febbraio 2000, n. 9.

Art. 16/ter (Rifornimento self-service di metano per autotrazione)   delibera sentenza

(1)  Fermo restando il rispetto di tutte le disposizioni europee e nazionali in materia di distributori stradali di metano per autotrazione, si consente la possibilità di rifornimento self-service anche al di fuori dell’orario di lavoro delle stazioni di servizio, purchè vengano adottati i provvedimenti di cui ai successivi commi.

(2)  Il gestore della stazione di servizio consegna, solo a quegli utenti che egli stesso ha informato sull’uso corretto del distributore self-service e il cui veicolo dispone di tutte le necessarie autorizzazioni in corso di validità, una chiave elettronica che autorizza l’azionamento del sistema “pre-pay”. L’utente autorizzato firma per ricevuta la presa in carico della chiave elettronica, che può utilizzare soltanto personalmente e per il rifornimento del veicolo specificato sul foglio che accompagna la consegna, assumendosi così ogni responsabilità in merito al corretto uso di questo sistema di rifornimento.

(3)  L’utente utilizza la chiave elettronica per un periodo massimo di un anno, e il rinnovo dell’uso è possibile solo previa verifica, da parte del gestore della stazione di servizio, del perdurare dell’idoneità sia dell’utente che del veicolo.20)

massimeDelibera N. 1186 del 12.07.2010 - Interventi straordinari per la realizzazione di impianti per l'erogazione di gas metano per autotrazione in provincia di Bolzano
20)
L'art. 16/ter è stato inserito dall'art. 1, comma 4, della L.P. 13 novembre 2009, n. 10.