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In vigore al: 14/04/2016

a) Legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 71)
Nuovo ordinamento del commercio

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 29 febbraio 2000, n. 9.

Art. 16/bis (Disposizioni per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio)      delibera sentenza

(1)  Dal 1° gennaio 2008 la Giunta provinciale è autorizzata a concedere alle persone fisiche, intestatarie di uno o più veicoli soggetti ad iscrizione nei pubblici registri e residenti nei comuni individuati con deliberazione, un contributo per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione. Il contributo può essere concesso in maniera differenziata per singoli comuni, in ragione della distanza dal luogo di confine di Stato più vicino e raggiungibile su strada carrozzabile pubblica.

(2)  Il contributo non può essere superiore alla differenza tra i prezzi medi dei corrispondenti prodotti per autotrazione applicati nei comuni interessati e quelli medi praticati in una corrispondente fascia del territorio confinante svizzero o austriaco.

(3)  Con deliberazione della Giunta provinciale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige sono stabiliti:

  1. i comuni e la distanza massima dal confine, eventualmente differenziata per fasce, di cui al comma 1;
  2. la misura del contributo;
  3. le modalità di rilevazione dei prezzi di cui al comma 2;
  4. le modalità di fruizione del beneficio, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici;
  5. le funzioni delegate ai comuni e le relative compensazioni finanziarie;
  6. gli adempimenti e gli obblighi dei gestori degli impianti di distribuzione di carburanti;
  7. le modalità per la vigilanza sulla corretta fruizione dei benefici di cui al comma 1.

(4)  Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo con comportamenti finalizzati all'abusiva o non corretta fruizione dei benefici previsti oppure con l'inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 3, lettera f), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00.

(5)  In caso di particolare gravità, di recidiva o comunque di reiterazione delle violazioni, la somma minima e la somma massima previste per la sanzione sono quintuplicate e l'autorità competente sospende per un periodo di un anno la fruizione del beneficio a chi ha commesso la violazione o dispone la chiusura dell'impianto, il cui gestore ha commesso la violazione, per un periodo di 60 giorni.

(6)  Per la vigilanza sull'osservanza delle presenti disposizioni e per le violazioni di cui al presente articolo, l'autorità competente è il comune nel quale l'attività di distribuzione di carburanti viene svolta o le violazioni hanno avuto luogo. Il comune introita le somme riscosse. La Provincia esercita la vigilanza attraverso gli strumenti informatici utilizzati per la concessione dei contributi di cui al presente articolo.

(7)  Per i costi organizzativi di avvio degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di euro 350.000 a carico dell'esercizio finanziario 2007 (UPB 15100). La spesa per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 e i relativi costi di gestione è stimata in euro 600.000 all'anno a decorrere dall'esercizio finanziario 2008.19) 

massimeDelibera 19 dicembre 2011, n. 2007 - Contributo per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio (articolo 16/bis della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7)
massimeDelibera 3 dicembre 2007, n. 4120 - Individuazione dei comuni della provincia di Bolzano interessati al contributo per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio (art. 16-bis della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7) (modificata con delibera n. 522 del 02.04.2012)
19)
L'art. 16/bis è stato inserito dall'art. 7 della L.P. 19 luglio 2007, n. 4.