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In vigore al: 14/04/2016

a) Legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 71)
Nuovo ordinamento del commercio

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 29 febbraio 2000, n. 9.

Art. 14 (Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori) 14)

(1)  La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, in caso di impresa, da almeno un anno. L'attività può essere iniziata decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, nella quale deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e il settore merceologico.15) 

(2)  L'impresa che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 2 e l'impresa rilascia loro un tesserino di riconoscimento, che deve essere mostrato al consumatore e che deve essere ritirato non appena essi perdono tali requisiti. Anche il titolare dell'impresa deve portare appresso tale tesserino, qualora eserciti personalmente l'attività in loco.

(3)  L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui al presente articolo.

14)
Vedi l'art. 8, comma 1, lettera a), punto 8., della L.P. 16 marzo 2012, n. 7.
15)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 3 della L.P. 3 ottobre 2005, n. 8.