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In vigore al: 14/04/2016

a) Legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 71)
Nuovo ordinamento del commercio

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 29 febbraio 2000, n. 9.

Art. 2 (Requisiti di accesso all'attività)        delibera sentenza

(1) 3) 

(2)  Per esercitare l'attività commerciale è necessario il possesso di specifici requisiti morali e professionali, questi ultimi solo se l'attività riguarda il settore merceologico alimentare, come individuati nel regolamento di esecuzione della presente legge. È comunque subordinata al possesso di specifici requisiti professionali l'assunzione di apprendisti, nonché la possibilità di ottenere maggiori agevolazioni a sostegno dell'impresa.

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3)
L'art. 2, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 12 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, e poi abrogato dall'art. 8, comma 1, lettera a), punto 2., della L.P. 16 marzo 2011, n. 7.