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In vigore al: 14/04/2016

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 391)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, concernente il "nuovo ordinamento del commercio"

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 12 dicembre 2000, n. 51.

Art. 29 (Posteggi)  

(1)  Tutti i posteggi, o parte di essi, dovrebbero avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata, senza modificare i posteggi dei vicini o, se impossibile, che gli venga concesso, se disponibile, un altro posteggio più adeguato, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

(2)  Il sindaco deve mettere a disposizione del richiedente l'autorizzazione comunale una planimetria aggiornata dei posteggi esistenti nel territorio del comune od indicare il numero, la superficie e la localizzazione dei posteggi disponibili.

(3)  Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della concessione è assegnato ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche in provincia di Bolzano, in base alla graduatoria formulata dal comune, secondo i criteri di cui all'articolo 26, comma 4. L'area in concessione suindicata non può essere assegnata, qualora si tratti di un box o chiosco o locale, ovvero in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione. Con l'assegnazione provvisoria di un posteggio, l'assegnatario non acquisisce il diritto all'assegnazione definitiva.

(4)  Il divieto per l'operatore di utilizzare più di due posteggi contemporaneamente nella stessa fiera o mercato, posto dall'articolo 19, comma 6, della legge, non si applica a chi, al momento dell'entrata in vigore della legge, fosse titolare di più posteggi nella stessa fiera o mercato.

(5)  Qualora in una fiera o mercato esistano posteggi non ancora occupati, la richiesta del titolare dell'attività di trasferirsi in uno di essi può essere accolta sulla base dell'anzianità di frequenza del mercato.