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In vigore al: 14/04/2016

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 391)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, concernente il "nuovo ordinamento del commercio"

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 12 dicembre 2000, n. 51.

Art. 26 (Rilascio dell'autorizzazione)      delibera sentenza

(1)  Nella domanda di autorizzazione, il richiedente deve indicare:

  1. le generalità o la ragione sociale;
  2. la residenza o la sede legale;
  3. la cittadinanza;
  4. i settori merceologici per i quali l'autorizzazione è richiesta;
  5. il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;
  6. l'iscrizione nel registro delle imprese, salvo nuova azienda non ancora iscritta.

(2)  Qualora l'autorizzazione sia richiesta, ai sensi dell'articolo 18, comma 5, della legge, per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari per i quali si intenda esercitare anche la somministrazione, il richiedente deve inoltre indicare la camera di commercio presso la quale ha ottenuto l'iscrizione per la somministrazione di alimenti e di bevande, il numero e la data di iscrizione.

(3)  Prima del rilascio materiale dell'autorizzazione, l'autorità competente richiede all'interessato tutti i documenti non già in suo possesso e ritenuti necessari a certificare i fatti e i dati dichiarati all'atto della domanda, salvo quelli per i quali è sufficiente ed è stata resa l'autocertificazione.

(4)  Le domande di autorizzazione e per la concessione del posteggio devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione e nel rispetto dei criteri stabiliti dal comune e dalla Provincia, tra i quali quelli della residenza e dell'anzianità di frequenza, fatta comunque salva la specializzazione merceologica per i settori alimentare, ortofrutta, abbigliamento e non alimentare, qualora i posteggi abbiano una specifica destinazione merceologica. A parità delle altre condizioni, è data precedenza a coloro che hanno iniziato prima l'attività. Nel caso di trasformazione di una ditta individuale in una società, di semplice mutamento della forma societaria e di cessione dell'azienda familiare tra coniugi o tra genitori e figli, viene comunque considerato l'inizio originario dell'attività.50) 

(5)  Se il comune non stabilisce i criteri di cui sopra entro i termini previsti dalla legge, si applicano i criteri come determinati dagli indirizzi della Provincia.

(6)  Ogni provvedimento di autorizzazione va trasmesso in copia ogni trimestre alla camera di commercio di Bolzano, nonché alla camera di commercio nella cui circoscrizione il titolare dell'autorizzazione ha la residenza o la sede legale. Parimenti devono essere comunicate dagli organi competenti le variazioni concernenti l'esercizio dell'attività autorizzata. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare i cambi di residenza agli organi che l'hanno rilasciata i quali invieranno la comunicazione alle camere di commercio interessate.

(7)  All'attività di commercio su aree pubbliche non si applicano le disposizioni sulla fusione delle autorizzazioni.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 99 del 27.04.2001 - Commercio su aree pubbliche - mercati settimanali - assegnazione di posteggi - divieto del requisito della residenza quale criterio di priorità
50)
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 4 del D.P.P. 27 gennaio 2005, n. 3.
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