(1) Nel caso di vendite effettuate tramite televisione, durante la trasmissione debbono essere indicati il nome, la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Le medesime indicazioni devono essere fornite nel sito utilizzato per il commercio elettronico. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
(2) Il tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 14 della legge deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita. Il tesserino di riconoscimento è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante su aree pubbliche, dagli artigiani e dagli agricoltori.
(3) Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali e del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185in materia di contratti a distanza.