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In vigore al: 14/04/2016

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 391)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, concernente il "nuovo ordinamento del commercio"

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 12 dicembre 2000, n. 51.

Art. 17 (Spacci interni)

(1)  Entro 30 giorni dall'attivazione dello spaccio interno il comune deve trasmettere alla camera di commercio copia della comunicazione pervenuta.

(2)  Agli effetti della legge e del presente regolamento di esecuzione, per locali non aperti al pubblico si intendono i locali l'accesso ai quali è riservato a soggetti determinati. È vietato agli spacci interni l'uso di insegne visibili da pubblica via.