(1) La vendita sottocosto è consentita nel caso di vendite straordinarie, nonché nei seguenti casi per la vendita di:
(2) In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, oltre all'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, il sindaco ordina la cessazione immediata della vendita sottocosto e informa dei fatti la Procura della Repubblica, la Guardia di Finanza e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.