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In vigore al: 14/04/2016

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 391)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, concernente il "nuovo ordinamento del commercio"

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 12 dicembre 2000, n. 51.

Art. 14 (Vendite promozionali)  delibera sentenza

(1)  Le vendite promozionali possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno, eccettuati i 20 giorni antecedenti le vendite di fine stagione e il mese di dicembre. Le vendite promozionali di prodotti alimentari e di prodotti per l'igiene della persona e della casa possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno, senza obbligo di preventiva comunicazione al comune.15) 

(2)  L'azienda commerciale che intende effettuare le vendite di cui al comma 1 deve comunicarne l'inizio al comune competente per territorio elencando i singoli beni in vendita promozionale, allegando i testi pubblicitari ed indicando la durata della manifestazione. Deve inoltre tenere a disposizione del comune la documentazione necessaria per comprovare la veridicità delle affermazioni pubblicitarie. Copia della comunicazione al comune deve essere esposta per tutta la durata della vendita nel punto più visibile dall'esterno della vetrina principale dell'esercizio o in quella più prossima alla porta di accesso oppure sulla porta stessa.

(3)  Non sono considerate vendite promozionali le offerte che riguardano un numero assai limitato di articoli, quali ad esempio gli angoli delle offerte, purché non pubblicizzate in alcun modo.

massimeCorte costituzionale - Ordinanza N. 136 del 12.04.2010 - Liberalizzazione delle vendite promozionali - obbligo di comunicazione
15)
Il comma 1 è stato prima sostituito dall'art. 6 del D.P.P. 26 agosto 2004, n. 29, e successivamente dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 2 febbraio 2009, n. 4.