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In vigore al: 14/04/2016

Delibera N. 474 del 19.02.2007
Criteri e modalità per la concessione di premi a favore dell'alpeggio

Allegato

 

Criteri e modalità ai fini della concessione dei premi a favore dell'alpeggio

 

Articolo 1

Beneficiari dei premi

1.     Possono beneficiare dei premi a favore dell'alpeggio ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7, in seguito chiamati semplicemente premi, gli imprenditori agricoli singoli od associati, la cui azienda ha sede in provincia di Bolzano.

 

Articolo 2

Categorie di bestiame soggetti a premio

1.     Il premio viene concesso per:

-     bovini a partire da un'età di 12 mesi;

-     giovenche gravide;

-     stalloncini e puledre a partire da un'età di 12 mesi fino ad un'età massima di 3 anni.

2.     In riferimento ai singoli periodi di alpeggio o pascolo il 30 giugno vale come data per la determinazione dell'età minima degli animali ai fini della concessione del premio.

 

Articolo 3

Documentazione

1.     Chi vuole beneficiare del premio deve presentare apposita domanda contenente comunque:

-     l'indicazione della sede dell'azienda agricola;

-     l'indicazione degli animali con il numero identificativo;

-     l'indicazione dell'ubicazione dell'alpeggio o del pascolo;

-     l'indicazione del periodo di alpeggio;

-     la dichiarazione di non aver richiesto o percepito altre agevolazioni di qualsiasi genere per le stesse finalità anche presso altri enti.

 

Artikel 4

Termine per la presentazione della domanda

1.     La domanda accompagnata dalla relativa documentazione di cui all'articolo 3 deve essere presentata entro il 15 luglio dell'anno di riferimento.

 

Articolo 5

Istruttoria della domanda

1.     La domanda e la documentazione necessaria devono essere presentate presso l'Ufficio provinciale zootecnia della Ripartizione agricoltura, in seguito chiamato semplicemente Ufficio.

2.     In caso di domanda incompleta il direttore dell'Ufficio sollecita per iscritto la presentazione dei documenti o dati mancanti fissando un termine comunque non superiore a 15 giorni.

 

Articolo 6

Criteri generali

1.     Per poter beneficiare dei premi di cui all'articolo 10, della legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7, la durata minima dell'alpeggio o del pascolo del capo di bestiame non può essere inferiore a 60 giorni consecutivi e gli animali devono essere alpeggiati su alpeggi o pascoli del territorio della provincia di Bolzano. Ad animali alpeggiati su alpeggi o pascoli al di fuori della provincia di Bolzano possono essere concessi  premi solo se i terreni sono di proprietà di una persona residente nella provincia di Bolzano o se il richiedente ha dei diritti di alpeggio o di pascolo iscritti al libro fondiario.

2.     Durante tutta la durata dell'alpeggio deve essere garantita una periodica sorveglianza degli animali ed assicurato il rispetto delle norme igienico-sanitarie a tutela della salute degli animali e di quelle di polizia veterinaria vigenti nonché delle prescrizioni vigenti per la protezione degli animali.

3.     Gli animali, in riferimento ai quali può essere concesso il premio, devono provenire dall'azienda agricola del richiedente o comunque essere stati tenuti almeno dal 1 gennaio del corrente anno nella stessa azienda.

4.     Il carico di bestiame per unità di superficie dell'alpeggio o del pascolo non può comunque superare i limiti contenuti nelle normative vigenti in materia.

5.     Per lo stesso capo di bestiame il premio a favore dell'alpeggio può tuttavia essere concesso una sola volta nella vita dell'animale stesso.

6.     Per ogni richiedente il premio può essere concesso per un numero massimo di 20 capi di bestiame all'anno.

7.     Il premio a favore dell'alpeggio non è accumulabile nel relativo anno di riferimento con altre agevolazioni attinenti alla produzione previste nell'ambito dell'Unione Europea in relazione agli animali.

8.     Il bestiame che viene alpeggiato su una malga o un pascolo comune deve essere iscritto in un elenco, dal quale risulta il numero d'identificazione, la sua provenienza nonché la data dell'inizio e della fine dell'alpeggio. Le modifiche sulla presenza del bestiame all'alpeggio devono essere annotate immediatamente nell'elenco e comunque entro il giorno successivo al loro verificarsi. Le persone addette alla sorveglianza sull'applicazione della normativa vigente possono prenderne visione nell'elenco in qualsiasi momento.

 

Articolo 7

Misura del premio

1.     L'ammontare del premio è pari a Euro 260,00 per ciascun capo di bestiame ammesso a premio, ma - unitamente al premio erogato ai sensi della misura 214 del programma di sviluppo rurale 2007-2013 del regolamento CE n. 1698/05 - non può comunque superare il limite massimo complessivo di Euro 61,00 per ettaro di superficie alpeggiata.

2.     Qualora nell'esercizio finanziario di riferimento non sussista la disponibilità di fondi necessari per l'erogazione dei premi ai richiedenti nella misura di cui al comma 1, l'ammontare dei premi a favore dei richiedenti è ridotto proporzionalmente.

 

Articolo 8

Liquidazione del premio

1.     La liquidazione del premio avviene tramite l'Ufficio provinciale zootecnia presso la Ripartizione agricoltura previa verifica della regolare presentazione della domanda e dei dati ivi contenuti ed eventuali controlli nella sede aziendale o sull'alpeggio.

 

Articolo 9

Revoca

1.     Qualora venga accertata la mancanza dei presupposti per la concessione del premio ovvero la presenza di false indicazioni nella domanda di concessione o nel registro di cui all'articolo 6, comma 8, il premio - se già concesso - viene revocato e l'imprenditore agricolo è escluso dalla concessione del premio per i successivi due anni.

 

Articolo 10

Norme finali

1.     Per quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, trova applicazione la vigente normativa comunitaria e provinciale.

2.     Devono comunque essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nella misura 214 del programma di sviluppo rurale 2007-2013 del regolamento CE n. 1698/05.

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