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In vigore al: 07/04/2016

d) Legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 11)
Ordinamento dell'artigianato

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 marzo 2008, n. 11.

Art. 43 (Sanzioni amministrative)

(1)  È punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.800 euro chiunque:

  1. denunci l’inizio di attività presso la Camera di commercio con un ritardo di oltre 60 giorni rispetto al termine prescritto;31)
  2. ritardi od ometta di denunciare modifiche concernenti l'impresa ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese o della cancellazione dal medesimo;
  3. rilasci dichiarazioni mendaci all'atto della denuncia dell'inizio dell'attività imprenditoriale, della modifica dell'iscrizione nel Registro delle imprese ovvero della cancellazione dal medesimo;
  4. violi le disposizioni concernenti l'ordinamento del servizio di spazzacamino di cui al decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 62;
  5. violi le disposizioni di cui al titolo II, capo II, del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27. 32)

(2)  Sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro:

  1. le imprese che definiscono e vendono i propri prodotti e servizi come prodotti e servizi artigianali, in mancanza dell'iscrizione nel Registro delle imprese come imprese artigiane;
  2. le imprese non iscritte nel Registro delle imprese come imprese artigiane, che si avvalgono di una ragione sociale, di un'insegna o di un marchio con riferimento ad un'attività artigianale;
  3. le imprese iscritte nel Registro delle imprese con una data attività, che si avvalgono anche di denominazioni con riferimento ad attività artigianali diverse rispetto a quelle indicate all'atto di iscrizione;
  4. chiunque faccia un uso abusivo del titolo di "maestro artigiano" o "maestra artigiana" oppure della denominazione di "impresa di maestro artigiano" in mancanza del diploma di maestro artigiano o dell'iscrizione nella prima sezione del ruolo degli artigiani qualificati di cui all'articolo 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3;
  5. chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 39 und 40;
  6. chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11;33)
  7. chiunque eserciti le attività di cui al titolo II in modo ambulante o senza avere a disposizione locali idonei ai sensi di legge. 34)

(3)  Sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 15.000 euro: 35)

  1. chiunque eserciti un'attività artigianale senza iscrizione nel Registro delle imprese. Il sindaco dispone l'immediata sospensione dell'esercizio;
  2. chiunque eserciti un'attività artigianale in mancanza dei necessari requisiti professionali, pur avendo i requisiti previsti per un'attività analoga. Il sindaco dispone il sequestro dei dispositivi tecnici e degli attrezzi usati per l'esercizio dell'attività non ammessa;
  3. chiunque utilizzi la denominazione di "scuola di cosmetica" o simile, con riferimento ad istituti di formazione nel settore dell'igiene e dell'estetica, in mancanza dei relativi requisiti;
  4. le imprese che non garantiscono la presenza di un responsabile tecnico o una responsabile tecnica. 36)

(4)  È delegata alla Camera di commercio, alla quale pervengono i relativi introiti, la competenza per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c). Per le restanti violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il sindaco del comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo. Le somme riscosse sono introitate dal comune.

(5)  Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche.

31)
La lettera a) dell'art. 43, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 2, comma 7, della L.P. 13 novembre 2009, n.10.
32)
La lettera e) dell'art. 43, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 1, comma 15, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
33)
La lettera f) dell'art. 43, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 2, comma 8, della L.P. 13 novembre 2009, n. 10.
34)
La lettera g) dell'art. 43, comma 2, è stata aggiunta dall'art. 1, comma 16, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
35)
L'alinea dell'art. 43, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 17, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
36)
La lettera d) dell'art. 43, comma 3, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 18, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.