(1) La notificazione degli atti viene normalmente eseguita a mezzo della posta secondo le norme in vigore per la notificazione degli atti giudiziari, sostituendosi all'ufficiale giudiziario l'ufficio dell'amministrazione provinciale competente in materia. In casi di necessità può essere eseguita direttamente dal dipendente cui il Direttore generale ha conferito le funzioni di messo notificatore provinciale.
(2) Qualora non sia espressamente richiesta la notificazione, si provvede alla semplice comunicazione degli atti amministrativi, che può avvenire per consegna diretta, trasmissione per posta o, se il destinatario non richieda espressamente l'atto amministrativo in originale, per telefax o altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertare la fonte di provenienza. 41)