(1) Il presente regolamento disciplina l’assetto organizzativo degli enti, delle agenzie e degli organismi dipendenti dalla Provincia istituiti con legge provinciale o altra disposizione provinciale, di seguito denominati enti, in esecuzione dell’articolo 1, comma 3, lettera a), della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, e dell’articolo 11 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 17.
(2) Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli enti elencati nell'allegato A, ad eccezione degli enti che hanno già una composizione dell’assetto organizzativo in conformità al presente regolamento o che dispongono di organi monocratici già previsti dai relativi statuti.