In vigore al

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In vigore al: 12/09/2015

e) Legge provinciale 30 luglio 1999, n. 61)
Istituzione della biblioteca provinciale italiana

1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 17 agosto 1999, n. 37.

Art. 1 (Istituzione e finalità)

(1) È istituita, con sede in Bolzano, la Biblioteca provinciale italiana. Le modalità per l'istituzione sono disciplinate con regolamento di esecuzione. La Biblioteca provinciale ha personalità giuridica propria e gestione autonoma a tutti gli effetti, senza scopo di lucro.

(2) La Biblioteca provinciale italiana ha la finalità di favorire lo studio delle scienze, delle lettere e delle arti, nonché dei molteplici aspetti della cultura locale e non locale mediante la raccolta, la conservazione e il prestito di materiale bibliografico, pubblicistico e documentario, e di ricercare e documentare gli aspetti storico-culturali dell'Alto Adige, con riferimento in particolare agli scritti in lingua italiana.

(3) Al fine di promuovere e agevolare lo studio e la ricerca, la Biblioteca provinciale italiana persegue le proprie finalità disciplinando la scelta del proprio materiale secondo i compiti che verranno stabiliti dal regolamento di esecuzione di cui al comma 1.

(4) La sua costituzione è finalizzata inoltre a favorire opportune sinergie con le biblioteche dei comuni con presenza di appartenenti al gruppo linguistico italiano o con altre istituzioni bibliotecarie pubbliche del territorio provinciale, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2.

Art. 2 (Patrimonio)

(1) Il patrimonio della Biblioteca provinciale italiana è costituito dai beni mobili e immobili passati in sua proprietà attraverso acquisto, donazione o altro titolo.

(2) La Giunta provinciale è autorizzata a mettere gratuitamente a disposizione della Biblioteca provinciale italiana un'apposita sede nonché i necessari arredamenti ed attrezzature.

(3) La Biblioteca provinciale italiana è autorizzata ad assumere in carico fondi librari o altro materiale di consultazione concessole in prestito con contratto o comunque datole in affidamento.

(4) In caso di scioglimento della Biblioteca provinciale italiana, la Giunta provinciale decide in merito alla destinazione del suo patrimonio, per scopi comunque sempre legati allo sviluppo delle conoscenze e studio dei molteplici aspetti della cultura locale, specialmente quella legata alla produzione scientifica, letteraria ed artistica nell'ambito del gruppo linguistico italiano, ma anche non locale, con particolare riferimento ai fenomeni culturali nazionali anche nelle loro proiezioni europee.

Art. 3 (Mezzi finanziari)

(1) I mezzi finanziari occorrenti per il funzionamento e la gestione della Biblioteca provinciale italiana sono costituiti da:

  • a)  la quota annuale di finanziamento a carico della Provincia, determinata dalla Giunta provinciale;
  • b)  finanziamenti di enti pubblici e privati;
  • c)  i proventi di eventuali donazioni, lasciti ed altre elargizioni;
  • d)  le assegnazioni straordinarie di fondi per particolari attività affidate alla Biblioteca provinciale italiana dalla Giunta provinciale;
  • e)  i corrispettivi per le utenze, le more e le mediazioni;
  • f)  qualunque altro introito che consenta il perseguimento delle finalità della Biblioteca.

Art. 4 (Organi)

(1) Per l'amministrazione ed il funzionamento della Biblioteca provinciale italiana sono previsti i seguenti organi:

  • a)  il consiglio di amministrazione; 2)
  • b)  il presidente del consiglio di amministrazione; 2)
  • c)  il direttore;
  • d)  il comitato scientifico;
  • e)  il collegio dei revisori dei conti.

(2) La composizione e la nomina degli organi nonché le rispettive competenze sono disciplinate con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 1.

2)
Vedi anche l'art. 1, comma 1, del D.P.P. 3 giugno 2014, n. 19.

Art. 5 (Personale)

(1) La Biblioteca provinciale italiana si avvale di personale messo a disposizione dalla Provincia. La relativa dotazione organica è determinata dalla Giunta provinciale nel rispetto della dotazione organica complessiva del personale provinciale. Per attività non aventi carattere amministrativo la Biblioteca può altresì avvalersi di collaborazioni esterne.

(2) Il direttore/La direttrice della Biblioteca è nominato/a dalla Giunta provinciale per la durata di quattro anni. A esso/essa si applica la disciplina vigente per i direttori/le direttrici di ufficio. 3)

3)
L'art. 5 è stato sostituito dall'art. 12 della L.P. 20 giugno 2005, n. 3.

Art. 6 (Finanziamento)

(1) La spesa per l'attuazione della presente legge sarà autorizzata con legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge delle Provincia.

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