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In vigore al: 12/09/2015

Delibera N. 1863 del 03.06.2008
Autorizzazione alla costituzione ed approvazione delle statuto societario della Business Location Alto-Adige/Südtirol S.p.A.

Allegato

BUSINESS LOCATION ALTO-ADIGE S.P.A.

con unico socio

S T A T U T O

DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE, DURATA

 

Art. 1

(Tipo e denominazione)

È costituita una società per azioni denominata “BUSINESS LOCATION ALTO-ADIGE/SÜDTIROL S.P.A.”; in lingua tedesca “BUSINESS LOCATION SÜDTIROL/ALTO ADIGE AG”.
 

Art. 2

(Sede)

La società ha sede nel Comune di Bolzano all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.
Gli organi sociali competenti hanno facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.
 

Art. 3

(Oggetto ed operazioni sociali)

La società costituita ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13, secondo il suddetto articolo e l'art. 51bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 e successive modifiche ha come obiettivo la pubblicizzazione della localizzazione economica Alto Adige e l'accrescimento del valore aggiunto nonché dell'offerta di lavoro qualificata, in particolare tramite l'allocazione in Alto Adige di imprese altamente produttive e orientate al futuro. In particolar modo la società, quale interlocutore di riferimento nonché centro di competenza e di servizio nell'ambito della localizzazione e delle aree produttive, ha per oggetto le seguenti attività:
- Sviluppo della localizzazione economica
- promozione territoriale attraverso la pubblicizzazione della localizzazione economica Alto Adige in Italia ed all'estero;
- consulenza, assistenza e fullservice per imprese insediate e da insediare ad esclusione dei servizi riservati agli iscritti in albi professionali.
- insediamento di imprese da Alto Adige, Italia ed estero,
- insediamento di imprese provenienti da settori economici strategici secondo il programma di innovazione della Provincia
- acquisto, costruzione, ristrutturazione, utilizzo, amministrazione e commercializzazione di immobili destinati alle imprese di cui sopra,
- infrastrutturazione di zone produttive per le imprese di cui sopra,
- altre operazioni delegate dalla Giunta Provinciale o dal socio nell'ambito dell'oggetto sociale.
La società può compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali e immobiliari necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale ed a questo direttamente o indirettamente connesse. In tale contesto la società ha facoltà di raccogliere, presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale. La società può prestare avalli ed altre garanzie a terzi, può altresì conferire mandati di agenzia e concedere rappresentanze in genere. La società non può acquistare nessuna partecipazione da altre società o enti.
Di regola, l'oggetto sociale viene raggiunto mediante incarico diretto, oppure tramite “inhouse providing“, nell'ambito dei presupposti legislativi.
Alla Giunta provinciale deve essere presentato per l'approvazione un programma annuale.
 

Art. 4

(Durata)

La durata della società è stabilita dalla data dell'atto costitutivo al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, osservate le disposizioni di legge e del presente statuto.
 

Art. 5

(Domicilio legale)

Il domicilio legale di ogni socio, per ogni rapporto con la società, risulta dal libro soci.
 

CAPITALE SOCIALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI

Art. 6

(Misura del capitale sociale)

Il capitale sociale è di Euro 1.000.000,00 (unmilione/zero) suddiviso in n° 1.000.000 (unmilione) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno/zero) cadauna. Il capitale potrà essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.
 

Art. 7

(Azioni)

Le azioni sono nominative. L'azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.
Stante l'interesse pubblico perseguito come oggetto sociale dalla società costituita, il cui unico socio è la Provincia Autonoma di Bolzano, le azioni possono circolare solo tra enti pubblici e solo dopo la modifica della legge che regola la costituzione della società.
 

Art. 8

(Obbligazioni)

L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dal Consiglio di amministrazione, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.
L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.
Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII, capo V del Libro V codice civile.
 

Art. 9

Gli organi societari sono:
a) l'assemblea;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Presidente del Consiglio di amministrazione;
d) il Collegio sindacale.
 

ASSEMBLEA

Art. 10

(Assemblea dei soci)

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci.
 

Art. 11

(Convocazione)

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione, con avviso da inviare al socio unico almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a mezzo lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.
Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, che può non essere la sede sociale purché nel territorio provinciale, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Con lo stesso avviso potranno essere indicati il luogo, il giorno e l'ora per l'adunanza in seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta. Il giorno per la seconda convocazione sarà diverso da quello indicato per la prima.
In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Nell'ipotesi di cui al precedente capoverso, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.
 

Art. 12

(Intervento in assemblea)

Può intervenire in assemblea il socio unico. Non è necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione. Se il partecipante all'assemblea non risulta iscritto nel libro soci, la società provvede senza indugio, dopo l'assemblea, alla sua iscrizione.
 

Art. 13

(Rappresentanza)

La persona del socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un'altra persona, a patto che abbia una delega scritta, da conservarsi negli atti sociali, stesa anche in calce all'avviso di convocazione; non possono rappresentare il socio gli amministratori, i sindaci e i dipendenti della società.
La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.
Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.
 

Art. 14

(Presidenza dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di impedimento di questi, da persona eletta dall'assemblea.
Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, designato dall'assemblea; l'assistenza del segretario non è necessaria, quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.
L'assemblea, occorrendo e su richiesta del Presidente, designa anche due o più scrutatori.
 

Art. 15

(Assemblea ordinaria e straordinaria)

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dell'intero capitale sociale.
L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dell'intero capitale sociale.
 

Art. 16

(Convocazione dell'assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, solamente nei casi di cui all'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. In tale ultimo caso gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c..
 

Art. 17

(Verbale dell'assemblea)

Le deliberazioni dell'assemblea devono essere riportate nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.
Nel verbale devono essere riassunte, a richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.
Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio scelto dal Presidente.
 

Art. 18

(Deliberazioni dell'assemblea)

Le deliberazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie regolarmente costituite, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni devono essere presentate ai sensi e termini di legge.
 

Art. 19

(Competenze)

Sono riservati al voto dell'assemblea:

le approvazioni, le determinazioni e le nomine di cui agli artt. 2364 e 2365 del c.c.;

gli altri oggetti demandati all'assemblea dal presente statuto e dalla legge. In particolare:

a) l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio, la destinazione degli utili nonché la copertura di eventuali perdite;
b) l'approvazione del piano programmatico relativo all'orientamento ed allo sviluppo e del piano pluriennale di investimento;
c) la nomina dei membri ed eventualmente la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 24 del presente statuto;
d) la nomina del Collegio sindacale e la nomina del Presidente del Collegio sindacale, ai sensi dell'art. 35 del presente statuto;
e) la determinazione dell'ammontare dell'indennizzo annuale dei sindaci e la determinazione dell'ammontare dei gettoni di presenza degli amministratori;
f) la responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
g) altre questioni, che in base alla legge ricadono nella sua competenza;
h) le autorizzazioni al compimento di atti da parte degli amministratori ai sensi del presente statuto
Ricadono nella competenza dell'assemblea straordinaria:
a) la modifica dello statuto;
b) la nomina e la sostituzione dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri;
c) l'emissione di obbligazioni ai sensi dell'art. 8 del presente statuto;
d) gli altri ambiti riservati all'assemblea straordinaria dalla legge o dal presente statuto.
Nel caso di acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili la società dovrà attenersi al programma annuale predisposto all'uopo da parte della Giunta provinciale.
La decisione sull'indirizzo di politica aziendale della società è in ogni caso riservata all'assemblea.
 

Art. 20

(Convocazione su richiesta dei soci)

L'assemblea deve essere convocata senza ritardo dal Presidente del Consiglio di amministrazione, quando ne è fatta richiesta da tanti soci, che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, e se nella richiesta sono indicati gli argomenti da trattare.
 

Art. 21

(Comitati consultivi di coordinamento)

Il consiglio di amministrazione istituisce un comitato consultivo per il marketing e un comitato consultivo per gli insediamenti. I comitati consultivi assicurano il coordinamento ottimale di varie organizzazioni e strutture in rapporto all'esercizio delle attività di cui all'art. 3. I comitati sono convocati dal direttore.
Il comitato consultivo per il marketing è composto dal direttore, da un dirigente della società “Alto Adige Marketing”, dell'”Azienda speciale per l'Export EOS”, del “TIS Innovation Park”, dell'Istituto di ricerca economica (IRE) della Camera di Commercio, di un portavoce rappresentativo dei gruppi d'interesse dell'economia altoatesina, nonché da un rappresentante dei dipartimenti provinciali all'economia e all'innovazione.
Il comitato consultivo per gli insediamenti è composto dal direttoreo, in caso di sua assenza o impedimento, dal suo sotituto, da un rappresentante di ciascuno dei dipartimenti provinciali all'economia, innovazione, urbanistica e infrastrutture, da un dirigente del “TIS Innovation Park”, nonché da un portavoce rappresentativo dei gruppi d'interesse dell'economia altoatesina.
I comitati consultivi con delibera presa a maggioranza, qualora lo ritenessero necessario, possono richiedere al Consiglio di amministrazione la convocazione dell'assemblea.
I comitati sono nominati per un periodo corrispondente alla durata della carica del Consiglio di amministrazione.
Per l'espletamento delle sue attività, i comitati consultivi elaborano regolamenti interni, i quali vengono sottoposti ad approvazione da parte dell'assemblea.
 

Sistema di amministrazione e controllo

Art. 22

(Sistema tradizionale)

L'assemblea determina ai sensi dell'articolo 2380 c.c. il sistema per l'amministrazione ed il controllo della società. La società sceglie il sistema tradizionale regolato dalle seguenti disposizioni.
 

AMMINISTRAZIONE

Art. 23

(Amministrazione)

 
La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione.
 

Art. 24

(Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione è formato da tre componenti.
La nomina degli amministratori ai sensi dell'art. 2449 C.C. spetta alla Provincia Autonoma di Bolzano, salvo per i primi amministratori, nominati nell'atto costitutivo.
Gli amministratori possono essere scelti anche tra i non soci.
Gli amministratori durano in carica tre esercizi, precisamente sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio, e sono rinominabili.
Ogni amministratore può essere revocato in qualunque tempo ai sensi dell'art. 2383 e 2449c.c. .
 

Art. 25

(Cariche sociali)

Qualora non vi provveda l'assemblea, il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi componenti un Presidente.
 

Art. 26

(Rappresentanza sociale)

La firma sociale e la rappresentanza della società, tanto di fronte ai terzi che in giudizio, spetta al Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente la firma è esercitata da un componente del Consiglio di amministrazione delegato dallo stesso Consiglio.
 

Art. 27

(Segretario del consiglio)

Il Consiglio di amministrazione può nominare, anche all'infuori dei suoi componenti, un segretario del consiglio.
 

Art. 28

(Remunerazione degli amministratori)

Al Consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.
L'assemblea può inoltre assegnare gettoni di presenza ai componenti del Consiglio. Non spettano ulteriori compensi a nessun titolo.
 

Art. 29

(Riunioni del Consiglio)

Il Consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nella provincia di Bolzano, ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o da almeno due dei sindaci.
La convocazione viene fatta dal Presidente, con avviso trasmesso con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.
Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica.
Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto alle sedute del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto.
L'ufficio e l'incarico di membro del Consiglio d'amministrazione è incompatibile con l'incarico di Direttore.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità dei voti è determinante il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente. Nel caso di assenza, le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dall'amministratore più anziano.
Le deliberazioni del Consiglio devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
Le riunioni del Consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché possa ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.
 

Art. 30

(Sostituzione degli amministratori)

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, nei limiti consentiti dall'art. 2386 c.c.. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli  rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori nominati dall'assemblea decadono dal loro incarico assieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea finalizzata all'elezione degli amministratori mancanti deve essere convocata d'urgenza dal Presidente del Collegio sindacale.
 

Art. 31

(Poteri del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società; in particolare è autorizzato a compiere tutti gli atti giuridici che ritiene utili per la realizzazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatte salve le limitazioni ricavabili dalla legge e dal presente statuto.
Ricadono nell'ambito delle competenze esclusive del Consiglio di amministrazione, oltre a quelli previsti dalla legge, i seguenti poteri e competenze non trasferibili:
a) approvazione del piano annuale (programma di attività), dei piani di investimento e dei piani per l'assunzione del personale;
b) nomina, sospensione, licenziamento dei direttori, determinazione e modifica del trattamento giuridico ed economico loro spettante;
c) vendita di patrimonio azionario, compresi i brevetti ed il know-how, secondo i criteri determinati dall'assemblea ordinaria;
d) fideiussioni, garanzie ed elargizioni di prestiti, secondo i criteri determinati dall'assemblea ordinaria;
e) accensione di mutui o assunzione di altre forme di credito.
Il Consiglio di amministrazione può, nel rispetto dell'art. 2381 c.c. e delle competenze esclusive previste dal presente statuto, delegare propri poteri al Presidente, a singoli amministratori o al Direttore, determinando comunque la durata dell'incarico, i compiti, la retribuzione e le modalità di una eventuale revoca anticipata dell'incarico.
Sono esclusi da qualsiasi delega i poteri di cui agli articoli 2423, 2443, 2446 e 2447c.c.
 

Art. 32

(Presidente)

Il Presidente viene nominato dall'assemblea fra i membri del Consiglio di amministrazione.
In caso di nomina non avvenuta, il Presidente viene eletto dal Consiglio di amministrazione
Il Presidente rappresenta la società verso l'esterno e nei confronti dei terzi. Al Presidente spetta la firma sociale.
Ai sensi dell'art. 1, comma 6, punto b) della legge provinciale n. 12 del 16 novembre 2007 il presidente assume la veste di amministratore delegato per l'amministrazione ordinaria. Per tale attività ai sensi dell'art. 28 dello statuto non spetta nessun compenso.
 

Art. 33

(Direttore)

Il Consiglio di amministrazione nomina il direttore in base ad un procedimento di selezione fra persone di elevata qualifica professionale e comprovata esperienza, in posizioni di responsabilità in enti pubblici o imprese private. Il Consiglio di amministrazione stabilisce la forma giuridica e la durata della nomina
Ai sensi dell'art. 2396 c.c., al Direttore si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori, giusta previsione dell'atto costitutivo.
Il Direttore oltre a dover possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana, tedesca e inglese deve anche possedere competenze specifiche in diritto e marketing e capacità nella gestione di conflitti, competenza sociale e dirigenziale.
Il Direttore, alla scadenza del contratto, può essere riconfermato.
 

Art. 34

(Poteri del Direttore)

Il Direttore esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente statuto e dal Consiglio di amministrazione.
Il Direttore partecipa con funzioni propositive e consultive alle riunioni degli organi amministrativi. Egli è a capo del personale ed ha i poteri propositivi nelle questioni inerenti al personale ed all'amministrazione, così come in tutte le attività di cui al comma 3. Gestisce gli affari correnti nell'ambito della gestione ordinaria e provvede a dare esecuzione alle delibere assunte dagli organi competenti.
Le attribuzioni ed i poteri deliberativi conferiti al Direttore dal presente statuto e dal Consiglio di amministrazione possono essere dallo stesso delegati ad altri dipendenti della società, determinando i limiti dell'incarico. Le decisioni assunte dovranno essere portate a conoscenza dello stesso Direttore secondo le modalità fissate nella delega.
 

COLLEGIO SINDACALE

Art. 35

(Composizione del Collegio sindacale e nomina)

Il Collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 c.c.; esso è composto di tre membri effettivi e due sindaci supplenti soci o non soci. Ai sensi dell'art. 2449 c.c. spetta alla Provincia Autonoma di Bolzano di nominare i sindaci ed il Presidente del Collegio sindacale e di determinare il compenso loro spettante.
Finché la società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, il controllo contabile è esercitato dal Collegio sindacale, in questo caso integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
La disposizione del comma precedente cessa di avere applicazione nel caso di cessazione delle condizioni previste dall'art. 2409 bis, comma terzo, del c.c.
Le riunioni del Collegio sindacale possono svolgersi anche con le modalità indicate dal precedente art. 29, ultimo comma.
 

RECESSO

Art. 36

(Recesso dei soci)

Per la disciplina del recesso dei soci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2437 c.c. e seguenti.
 

BILANCIO, UTILI, RISERVE

Art. 37

(Esercizio sociale)

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro i termini di legge e con l'osservanza delle disposizioni di legge è redatto il bilancio d'esercizio, che, corredato dalla nota integrativa e dalla relazione del Consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione sociale, è sottoposto all'approvazione dell'assemblea nel termine massimo di cui all'art. 16 del presente statuto.
 

Art. 38

(Ripartizione degli utili e pagamento dei dividendi)

Dagli utili netti dell'esercizio sociale risultanti dal bilancio viene prelevato il cinque per cento per il fondo di riserva legale fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; i rimanenti utili netti sono ripartiti fra i soci in proporzione alle rispettive azioni, salvo diverse disposizioni che possono essere prese dall'assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio, come quelle di riportare ai successivi esercizi una parte di tali utili o destinarli a speciali riserve. Il pagamento dei dividendi è effettuato, nei termini fissati dall'assemblea, presso le banche designate dal Consiglio di amministrazione. I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili, si prescrivono a favore della società e sono imputati al fondo di riserva.
 

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 39

(Liquidazione)

Si applicano allo scioglimento ed alla liquidazione della società tutte le disposizioni di cui al capo VIII del Titolo V del Libro V del codice civile.
 

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 40

(Camera arbitrale)

Ogni controversia in ordine all'interpretazione, l'applicazione, la validità, l'efficacia e/o l'esecuzione del presente statuto, sarà demandata, a norma del Regolamento arbitrale della Camera arbitrale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, alla Camera arbitrale stessa, e precisamente alla decisione inappellabile di un Collegio arbitrale, composto di tre arbitri, quale previsto dal Regolamento della suddetta Camera arbitrale.
Per la designazione e la retribuzione del Collegio arbitrale le parti fanno espresso riferimento agli artt. 26 e seguenti del citato Regolamento arbitrale.
 

DISPOSIZIONI ACCESSORIE

Art. 41

(Rinvio alle norme di legge)

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi speciali vigenti al momento dell'applicazione.
 

Art. 42

(Personale)

Per lo svolgimento dei compiti istituzionali e l'amministrazione del patrimonio della società è assunto o incaricato dalla società il personale necessario, nel rispetto delle disposizioni in materia di diritto del lavoro.
La ripartizione dei posti avviene secondo la consistenza dei tre gruppi linguistici a livello provinciale. Per urgenti ed improrogabili esigenze di servizio o di funzionalità delle strutture, il Consiglio di amministrazione può autorizzare, a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'assegnazione dei posti a persone idonee, in deroga alla riserva proporzionale, fatto salvo il successivo conguaglio nell'ambito dei posti presi in considerazione, ai fini del ripristino della proporzionale etnica.
Va garantita una rappresentanza equilibrata dei sessi.
 

Art. 43

(Qualifiche relative a persone)

Le qualifiche relative a persone che nel presente statuto compaiono solo al maschile, si riferiscono indistintamente a persone di sesso femminile e maschile. Nel presente statuto si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo.
 
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ActionAction40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
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ActionAction42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
ActionAction43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 
ActionAction44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301 —
ActionAction45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
ActionAction46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 
ActionAction47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
ActionAction48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
ActionAction49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
ActionAction50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
ActionAction51) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
ActionAction52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267
ActionAction53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
ActionAction54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
ActionAction56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
ActionAction57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
ActionAction58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
ActionAction59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2-4.   
ActionActionArt. 5
ActionActionArt. 6-13.   
ActionActionArt. 14   
ActionActionArt. 15
ActionActionArt. 16-21.   
ActionActionArt. 22
ActionActionArt. 23   
ActionActionArt. 24
ActionActionArt. 25   
ActionActionArt. 26   
ActionActionArt. 27
ActionActionArt. 28   
ActionActionArt. 29 (Concorsi dirigenziali - Norma transitoria)
ActionActionArt. 30 (Accesso alla carriera dirigenziale)
ActionActionArt. 31   
ActionActionArt. 32 (Regolarizzazione di posizioni anomale)
ActionActionArt. 33 (Personale traduttore-interprete - Norma transitoria)
ActionActionTabelle 24, 25 e 26
ActionActionModello
ActionAction60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
ActionAction61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
ActionAction63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
ActionAction64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
ActionAction65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
ActionAction66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
ActionAction67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
ActionAction68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
ActionAction69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
ActionAction70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
ActionAction71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
ActionAction72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
ActionActionArt. 1-16.   
ActionActionArt. 17
ActionActionArt. 18
ActionAction73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
ActionAction74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
ActionAction75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
ActionAction76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
ActionAction77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
ActionAction78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
ActionAction79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
ActionAction80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
ActionAction81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
ActionAction82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
ActionAction83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
ActionAction84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
ActionAction85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
ActionAction86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionA Servizio sanitario
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1973, n. 28
ActionActionb) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 dicembre 1975, n. 55
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 25 giugno 1976, n. 25 —
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 17 gennaio 1977, n. 1
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 3 settembre 1979, n. 12
ActionActionf) Legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 luglio 1981, n. 25
ActionActionh) Legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3
ActionActioni) Legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 28 giugno 1983, n. 19
ActionActionk) LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1983, n. 30
ActionActionl) LEGGE PROVINCIALE 17 aprile 1986, n. 15
ActionActionm) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 ottobre 1986, n. 20
ActionActionn) Legge provinciale 17 agosto 1987, n. 21 
ActionActiono) LEGGE PROVINCIALE 12 maggio 1988, n. 19
ActionActionp) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 novembre 1988, n. 34
ActionActionq) Legge provinciale 22 novembre 1988, n. 51
ActionActionr) LEGGE PROVINCIALE 10 aprile 1991, n. 8
ActionActions) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 16
ActionActiont) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 17
ActionActionu) LEGGE PROVINCIALE 29 luglio 1992, n. 30 —
ActionActionv) LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1993, n. 22
ActionActionw) LEGGE PROVINCIALE 19 dicembre 1994, n. 13
ActionActionx) Legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10 
ActionAction Art. 1
ActionAction Art. 1/bis (Esercizio dell'attività libero-professionale dei dirigenti sanitari del servizio sanitario provinciale)
ActionAction Art. 1/ter (Direttive e piano aziendale per l'attività libero-professionale)
ActionAction Art. 2 (Applicazione delle norme di cui alla , nei confronti di tutti i medici dipendenti del servizio sanitario provinciale)
ActionAction Art. 3 (Calcolo dell'indennità premio di servizio)
ActionAction Art. 4 (Concessione di un acconto sull'indennità premio di servizio)
ActionAction Art. 5 (Riammissione e riassunzione in servizio)
ActionAction Art. 6 (Abrogazione dell'articolo 9 della , in materia di personale del servizio sanitario)
ActionActionNorme transitorie
ActionActiony) LEGGE PROVINCIALE 13 novembre 1995, n. 22 —
ActionActionz) Legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5
ActionActionz) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 luglio 1982, n. 4289
ActionActiona') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 agosto 1999, n. 48
ActionActionb') Legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1
ActionActionc') Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7
ActionActiond') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 agosto 2001, n. 48
ActionActione') Legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14
ActionActionf') Decreto del Presidente della Provincia 11 ottobre 2002, n. 40
ActionActiong') LEGGE PROVINCIALE 2 ottobre 2006, n. 9
ActionActionh') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 gennaio 2007, n. 11 —
ActionActioni') Decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2011 , n. 14
ActionActionj') Decreto del Presidente della Provincia 18 giugno 2013, n. 16
ActionActionk') Decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2013, n. 30
ActionActionl') Decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2013, n. 34
ActionActionm') Decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2013, n. 37
ActionActionn') Legge provinciale 19 giugno 2014, n. 4
ActionActiono') Decreto del Presidente della Provincia 25 luglio 2014, n. 26
ActionActionp') Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 5
ActionActionB Medicina preventiva-assistenza sanitaria
ActionActionC Igiene
ActionActionD Piano sanitario provinciale
ActionActionE Salute mentale
ActionActionF Accordi di lavoro
ActionActionG - Emergenza sanitaria – COVID-19
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
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ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
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ActionAction Delibera 28 novembre 2011, n. 1825
ActionAction Delibera 28 novembre 2011, n. 1835
ActionAction Delibera 5 dicembre 2011, n. 1898
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ActionAction Delibera 30 dicembre 2011, n. 2031
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ActionAction2010
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ActionActionAllegato A
ActionActionAllegato B
ActionActionAllegato C
ActionAction1. Oggetto dell'aiuto
ActionAction2. Beneficiari degli aiuti
ActionAction3. Spese ammissibili
ActionAction4. Misura dell'aiuto
ActionAction5. Presentazione ed istruttoria delle domande
ActionAction6. Anticipo e liquidazione dell'aiuto
ActionAction7. Revoca
ActionAction8. Controlli
ActionAction9. Divieto di cumulo
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ActionAction Delibera Nr. 1827 del 08.11.2010
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ActionAction Delibera N. 1849 del 22.11.2010
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ActionAction Delibera N. 1982 del 29.11.2010
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